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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4230/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/05/2023 che aveva rigettato la richiesta di annullamento e/o revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro presente sul conto corrente della società, disposto in relazione alla condanna di Benedetto Trischitta per reato tributario (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). La ricorrente ha sostenuto che la società era estranea al reato: Trischitta sarebbe uscito dalla compagine societaria il 27/10/2022 e avrebbe perso la delega a operare sul conto l'11/17 gennaio 2023, per cui i fondi non sarebbero stati nella sua "disponibilità". Ha proposto due motivi: (1) violazione di legge sulla nozione di disponibilità del denaro; (2) vizio di motivazione poiché il denaro sarebbe riconducibile alla gestione sociale e non alla disponibilità personale del Trischitta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza che ammette il sequestro sul conto della società solo se sussistono elementi che dimostrino, con ragionevole probabilità, che l'indagato, in virtù della delega, abbia esercitato autonomamente e incondizionatamente le facoltà del proprietario disponendo delle somme anche per finalità estranee alla gestione dell'ente. Nel caso di specie il Giudice ha invece accertato che Trischitta era socio, aveva delega illimitata, effettuava prelievi e pagamenti per scopi personali riconducibili all'attività d'impresa con altra ditta, e la perdita della delega è avvenuta molto dopo la condanna e dopo l'esecuzione della confisca; pertanto il primo motivo è infondato. Il secondo motivo attiene alla valutazione di fatto e alla motivazione, materia non devoluta al giudice di legittimità salvo vizi di legge o motivazione radicalmente carente. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Disciplina la confisca per equivalente; il sequestro preventivo finalizzato a tale confisca può colpire somme riconducibili all'autore del reato anche se giacenti su conto di un ente, purché risultino elementi che attestino la disponibilità effettiva e personale dell'indagato

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Norma penale tributaria contestata al soggetto condannato; la responsabilità penale dell'individuo può legittimare misure patrimoniali quando risulti il collegamento con le somme sequestrate

  • cod. proc. pen., art. 667, comma 4

    Previsione procedurale relativa al provvedimento impugnato (ordinanza del giudice dell'esecuzione); richiamata in relazione all'oggetto dell'impugnazione

  • cod. proc. pen., art. 325

    Definisce la cognizione della Corte di Cassazione: può conoscere dei vizi di violazione di legge e di motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; non è sindacabile in fatto se non nei limiti di tali vizi

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per la liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e ai poteri equitativi del giudice nel disporre tale versamento

  • Cass. Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022 (Immobil Mec S.r.l.)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che il mero saldo del conto societario non equivale alla disponibilità personale dell'amministratore; occorrono elementi che dimostrino l'uso autonomo e personale delle somme

Massime di principio

  • Per disporre il sequestro su conti della società in relazione a reati commessi da un suo rappresentante occorrono elementi concreti che dimostrino la disponibilità effettiva e autonoma delle somme da parte dell'indagato (deleghe, prelievi/pagamenti per scopi personali, documentazione che leghi le operazioni a interessi estranei alla gestione societaria).
  • La perdita successiva della qualifica societaria o della delega non esclude automaticamente la misura cautelare già eseguita se i fatti che giustificano il sequestro si sono verificati quando la disponibilità sussisteva.
  • In Cassazione non si possono rinnovare questioni di fatto o valutazioni probatorie salvo che emergano vizi di diritto o una motivazione così carente da essere incomprensibile; i rilievi critici devono essere formulati come violazioni di legge o errori di diritto.
  • Chi impugna un sequestro su conto societario dovrebbe documentare con prove scritte (estratti conto, deleghe bancarie, delibere societarie, corrispondenza commerciale, giustificativi di spesa) l'assenza di disponibilità personale dell'indagato e l'uso esclusivamente sociale delle somme.
  • Nel valutare la proporzionalità e la legittimità del sequestro per equivalente, è centrale distinguere tra mera gestione contabile/operativa del conto e dispotismo dei poteri di gestione finalizzato a scopi personali: la prima non basta per escludere la misura, la seconda la giustifica.

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