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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32103/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione totale delle spese. Non è stata esaminata nel merito la censura contro la sentenza tributaria impugnata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dei giudici tributari di merito, del ricorso proposto avverso il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di rimborso IRPEG presentata da una società bancaria per gli anni d’imposta dal 1998 al 2003. In sede di legittimità la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato, tramite difensore munito di procura speciale comprensiva del potere di rinunciare, rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione integrale delle spese; l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è valida quando proviene dal difensore munito di procura speciale comprensiva del potere di rinunciare.

  • art. 391 c.p.c.

    "dichiarare ... l’estinzione del giudizio"

    In presenza di rinuncia al ricorso validamente formulata e accettata dalla controparte, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se proposta dal difensore munito di procura speciale che comprenda il potere di rinunciare e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e può disporre la compensazione delle spese secondo quanto concordato o ritenuto applicabile nel provvedimento estintivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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