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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16506/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso delle somme corrisposte dalla società negli anni 2010-2012 a titolo di tariffa per controlli sanitari ufficiali, applicata ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008 in attuazione del regolamento CE n. 882/2004. La contribuente sosteneva che il prelievo non fosse dovuto per la fase di commercializzazione, ma solo per la produzione degli alimenti, e che i meri intermediari restassero esclusi. Contestava inoltre la conformità della disciplina nazionale al diritto unionale, perché le tariffe sarebbero state determinate in modo forfettario sulla sola base del criterio quantitativo, senza considerare il costo effettivamente sostenuto dalle autorità di controllo, la specifica situazione degli stabilimenti e i parametri indicati dall'art. 27, comma 5, del regolamento CE n. 882/2004, come il tipo di azienda, i fattori di rischio, la bassa capacità produttiva, i metodi tradizionali e le difficoltà geografiche. La Corte ha ritenuto i motivi ammissibili ma infondati, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la tariffa nazionale è conforme alla disciplina unionale, in quanto forfettaria ma correlata alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare e della sua attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità della tariffa prevista dal d.lgs. n. 194 del 2008, allegato A, sezione 6, ritenendola conforme al regolamento CE n. 882/2004: i controlli sanitari riguardano l'intera filiera agroalimentare, quindi anche commercianti e distributori; la tariffazione forfettaria è consentita purché calibrata su tipologia di stabilimento, prodotto e quantità trattate; il soggetto passivo può comunque contestare l'importo solo deducendo il diverso atteggiarsi o il mutamento concreto dei parametri imprenditoriali considerati dall'ente. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 194 del 2008, allegato A, Sezione 6

    La tariffa per i controlli sanitari ufficiali è legittimamente determinata in forma forfettaria e commisurata a tipologia di stabilimento, prodotto e quantità trattate, in coerenza con il diritto unionale.

  • Regolamento CE n. 882/2004, considerando n. 32

    La disciplina dei controlli riguarda l'intera filiera agroalimentare e consente la fissazione forfettaria delle tariffe sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti.

  • Regolamento CE n. 882/2004, art. 27, commi 4 e 5

    Le tariffe devono essere determinate tenendo conto di specifici parametri; la Corte interpreta tali criteri come compatibili con una tariffazione forfettaria nazionale che valorizzi la concretezza dell'operatore e dell'attività svolta.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • In materia di controlli sanitari ufficiali nel settore agroalimentare, la disciplina può riguardare non solo la produzione ma l'intera filiera, includendo anche operatori della commercializzazione e della distribuzione.
  • È compatibile con il regolamento unionale una tariffazione forfettaria dei controlli sanitari, purché la determinazione tenga conto dei costi complessivi del servizio e sia calibrata su elementi oggettivi riferiti al singolo operatore, quali tipologia di stabilimento, prodotto e quantità trattate.
  • La contestazione della tariffa è ammissibile solo se il contribuente deduce in modo specifico che i parametri considerati dall'ente impositore risultano in concreto differenti o mutati rispetto alla realtà imprenditoriale presa a base del prelievo.
  • La censura di violazione dei criteri di commisurazione della tariffa non può restare astratta, ma deve confrontarsi con la struttura concreta del tariffario nazionale e con il suo allineamento ai parametri previsti dalla normativa unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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