Cassazione Penale, Ordinanza n. 19122/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di udienza preliminare, il giudice ha applicato, su richiesta dell'imputato e con consenso del pubblico ministero, la pena ex art. 444 c.p.p. per il delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione circa l'esclusione di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., lamentando quindi che il giudice non avesse dato conto dell'assenza di ragioni per proscioglierlo immediatamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; la doglianza relativa alla mancanza di motivazione sull'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti. Conseguentemente, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, decidendo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, base del provvedimento impugnato.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tipizzati dalla norma.
la censura sulla mancata motivazione circa le cause di proscioglimento non è deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso contro sentenza di patteggiamento, la dichiarazione avviene senza formalità di procedura, de plano.
a seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
ha consentito la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con una pena pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure diverse o ulteriori.
- La doglianza relativa alla mancata motivazione sull'esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo consentito di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano, senza fissare udienza camerale né instaurare contraddittorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18934/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18936/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18937/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18938/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18940/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18941/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →