Cassazione Penale, Sentenza n. 20970/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cellamare aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento relativo al reato di cui all'art. 416-bis c.p., dal quale è stato definitivamente assolto. La Corte d'appello di Lecce, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda ritenendo sussistente una "colpa grave" del ricorrente perché, dopo le intercettazioni che avevano portato all'ordinanza cautelare, egli aveva mantenuto inizialmente il silenzio e si era avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce. La Suprema Corte ha rilevato che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 314 c.p.p. (introdotta dal d.lgs. n. 188/2021), l'esercizio della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione", pertanto il rigetto della domanda non poteva fondarsi su tale elemento e la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare eventuali altri comportamenti ostativi che avessero effettivamente causato la detenzione.
Norme richiamate
l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione"
La norma, così come interpretata dalla Corte, esclude che il silenzio dell'imputato possa essere utilizzato come motivo per negare la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice non può fondare il rigetto su tale elemento.
d.lgs. n. 188/2021, art. 4, comma 1, lett. b
ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in vigore dal 14.12.2021
La modifica legislativa ha esplicitamente protetto l'esercizio della facoltà di non rispondere rispetto all'azione di riparazione, rendendo inammissibile utilizzare il silenzio come indice di colpa grave ai fini della negazione del ristoro.
reato di associazione di tipo mafioso
È il reato che aveva dato luogo alle indagini e alla misura cautelare; l'assoluzione definitiva dall'accusa è il fatto posto a fondamento della domanda di riparazione, ma non esclude in astratto la valutazione di eventuali comportamenti colposi dell'interessato che abbiano impedito la riparazione.
Massime di principio
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere considerato, di per sé, comportamento costituito da "colpa grave" idonea a precludere la riparazione per ingiusta detenzione.
- Nel giudizio di riparazione il giudice deve esaminare se esistono altri comportamenti ostativi (es. condotte che abbiano ostacolato l'accertamento della verità, dichiarazioni mendaci, fuga, inquinamento di prove) che possano giustificare il rigetto della domanda e non limitarsi ad attribuire rilievo al silenzio dell'imputato.
- La normativa introdotta dal d.lgs. n. 188/2021 (entrata in vigore il 14/12/2021) deve essere applicata nei giudizi di riparazione e può mutare la valutazione delle condotte del detenuto rispetto al regime previgente.
- In caso di ordinanza di rigetto fondata esclusivamente sul diritto di non rispondere, il provvedimento è viziato e va annullato con rinvio per nuovo esame in cui si valuteranno le reali cause della detenzione.
- Quando si valuta una domanda di riparazione dopo un'assoluzione definitiva, l'analisi deve concentrarsi sul nesso causale tra condotta del ricorrente e prolungamento o giustificazione della custodia cautelare, non su comportamenti processuali leciti come il silenzio.
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