Cassazione Civile, Ordinanza n. 24097/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il giudizio nasce da una controversia tra un cliente e una banca in relazione a un contratto di investimento avente ad oggetto obbligazioni emesse dall'istituto e poi convertite in azioni. Il cliente aveva chiesto al Tribunale la declaratoria di nullità o l'annullamento del contratto, in subordine la risoluzione per violazione degli obblighi informativi sull'investimento, con condanna della banca alla restituzione delle somme versate. A seguito di riassunzione davanti al Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice competente da individuarsi. La banca ha sostenuto che la competenza spettasse alla sezione specializzata perché la caducazione dell'operazione avrebbe inciso sugli assetti proprietari societari, essendo le obbligazioni state convertite in azioni. Il Pubblico Ministero ha concluso per la competenza del Tribunale di Parma. Il tema centrale del ricorso/regolamento era quindi stabilire se una causa che contesti la validità o l'efficacia di un contratto di investimento con effetti mediati sul possesso di azioni rientri nella competenza del tribunale delle imprese oppure rimanga devoluta al tribunale ordinario.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto negativo di competenza affermando la competenza del Tribunale ordinario di Parma. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto esclusivamente la validità e l'efficacia di un contratto di investimento finanziario, e non direttamente il trasferimento o l'esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni sociali. La connessione con il rapporto societario era solo mediata e occasionale, insufficiente a radicare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Non è stata disposta pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.
Norme richiamate
La competenza delle sezioni specializzate per l'impresa comprende le controversie inerenti all'accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto societario e i negozi aventi ad oggetto partecipazioni sociali, nonché le cause connesse; tuttavia richiede un collegamento diretto con la questione societaria, non essendo sufficiente un'incidenza solo mediata derivante dalla validità di un contratto di investimento.
Richiamato per il deposito della memoria difensiva nel procedimento di regolamento di competenza.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Massime di principio
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa va individuata con riferimento al petitum sostanziale e alla causa petendi, verificando se la controversia incida direttamente sul rapporto societario o sui diritti inerenti alle partecipazioni sociali.
- Non basta che la lite abbia effetti economici o restitutori potenzialmente incidenti, in via mediata, su assetti societari: occorre che l'oggetto del giudizio sia direttamente il trasferimento delle partecipazioni o l'esercizio dei diritti sociali.
- Le controversie che investono la validità, l'annullamento o la risoluzione di un contratto di intermediazione finanziaria restano attribuite al giudice ordinario quando il nesso con il rapporto societario sia solo conseguenza indiretta dell'operazione.
- L'interpretazione delle norme sulla competenza specializzata deve essere restrittiva, per evitare un ampliamento incerto della competenza del tribunale delle imprese e preservarne la funzione di specializzazione.
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