Cassazione Civile, Ordinanza n. 29103/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della controparte. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il fallimento controricorrente non ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dovuto verificare gli effetti processuali della rinuncia e regolare le spese, escludendo l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c. Non essendo intervenuta l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, la Corte ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente, liquidandole in favore del fallimento controricorrente in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo; la mancata accettazione da parte del controricorrente non impedisce la declaratoria di estinzione, ma rileva ai fini della regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di estinzione per rinuncia, richiamando il precedente di legittimità indicato nel testo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo anche se la controparte non la accetta.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del ricorrente che ha dato causa al giudizio, secondo il principio di causalità, salvo ragioni per derogare.
- L'ulteriore importo previsto per il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
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