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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25589/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La difensora della società controricorrente in un precedente giudizio di cassazione ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso della controparte e averla condannata al rimborso delle spese di lite in favore delle società resistenti, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della società Mirra s.r.l., nonostante nel controricorso fosse stata formulata regolare istanza ex art. 93 c.p.c. e dichiarazione di antistatarietà. Il ricorso chiedeva di correggere il dispositivo inserendo l'espressa previsione di distrazione delle spese relative alla posizione della Mirra s.r.l. in favore del difensore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza precedente fosse corretto aggiungendo, dopo la statuizione sulle spese, la frase che prevede la distrazione, quanto alla Mirra s.r.l., in favore dell'avv. Giuseppina Moscato ex art. 93 c.p.c. Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario, se omessa nel provvedimento, può essere soddisfatta mediante correzione dell'errore materiale; la norma consente la distrazione in favore del difensore che abbia fatto regolare istanza e si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Il rimedio esperibile contro l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non i mezzi ordinari di impugnazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 93, secondo comma, c.p.c.

    Il richiamo alla procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese e con l'ipotesi in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la distrazione non costituisce una domanda autonoma ma un accessorio della statuizione sulle spese.
  • Per la correzione dell'omissione relativa alla distrazione delle spese non è necessario ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione, essendo sufficiente il procedimento previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
  • Il rimedio della correzione degli errori materiali è esperibile anche contro le pronunce della Corte di cassazione.
  • La soluzione correttiva è funzionale alla ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo per il recupero delle proprie competenze.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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