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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09996/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (eredi del proposto)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di revoca, proposta dagli eredi di un soggetto già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e confisca di beni, della misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata anni prima e divenuta definitiva. Gli istanti sostenevano di avere rinvenuto solo dopo la morte del de cuius documentazione contabile e bancaria idonea a dimostrare la liceità delle risorse impiegate per acquistare i beni confiscati, nonché di avere acquisito successivamente ulteriori documenti sui contributi agricoli percepiti nel tempo. Contestavano inoltre la pericolosità qualificata del de cuius, ritenendo decisivo il venir meno del quadro probatorio relativo ai suoi rapporti con un imprenditore poi escluso, in procedimenti successivi, dall'appartenenza ad ambienti mafiosi o comunque prosciolto dall'accusa di concorso esterno. Con il ricorso si deduceva, in sintesi, che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato alla revoca ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956 la nozione restrittiva di prova nuova elaborata dalle Sezioni Unite per la revocazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011; si sosteneva invece la perdurante applicabilità del modello estensivo ricavabile dalla giurisprudenza sulla revisione, comprensivo anche di prove preesistenti ma non dedotte o non valutate. Si lamentava altresì l'erronea valutazione della prova relativa alla pericolosità sociale e alla sproporzione patrimoniale, nonché l'omessa considerazione del fatto che la documentazione era stata materialmente ritrovata solo dopo il decesso e quindi non era stata incolpevolmente producibile prima.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i ricorsi, ma li ha rimessi alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto giurisprudenziale sulla nozione di "prova nuova" rilevante ai fini della revoca della confisca di prevenzione ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956, ritenendo la questione dirimente ai fini della decisione. In motivazione ha però ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui gli eredi contestavano la pericolosità qualificata del de cuius, osservando che tale profilo poggiava su una pluralità di elementi diversi dai rapporti con il soggetto evocato dai ricorrenti, e che le nuove risultanze addotte, quand'anche qualificabili come nuove, non apparivano decisive perché inidonee a incrinare il complessivo quadro già definitivamente accertato. La Corte ha poi ricostruito i due orientamenti contrastanti: uno estensivo, che ammette anche prove preesistenti ma non valutate, e uno restrittivo, che limita la prova nuova a quella sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura. Poiché il contrasto incide direttamente sulla sorte dell'istanza di revoca, ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 7 della legge n. 1423 del 1956

    Rimedio di revoca in funzione di revisione della misura di prevenzione, utilizzabile per rimuovere ex tunc una confisca o una misura applicata in difetto originario dei presupposti; il punto controverso riguarda l'estensione della nozione di prova nuova.

  • art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011

    Revocazione della confisca di prevenzione nel nuovo codice antimafia; per le Sezioni Unite Lo Duca la prova nuova è solo quella sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la definitività, con esclusione di quella deducibile e non dedotta salvo forza maggiore.

  • art. 117 del d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma transitoria che impone, nel caso concreto, l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 alla misura di prevenzione proposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per fondare la necessità di un rimedio di riparazione dell'errore giudiziario anche nel sistema della prevenzione.

  • art. 42 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della tutela del diritto di proprietà rispetto alla confisca.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti in chiave di garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.

  • Protocollo addizionale CEDU art. 1

    Invocato dai ricorrenti a tutela del pacifico godimento dei beni confiscati.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Parametro di ricorso per dedurre la violazione di legge nel provvedimento impugnato.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti quanto alla valutazione degli elementi di prova nel procedimento incidentale.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Utilizzato come termine di raffronto per la nozione di revisione e di prova nuova nei rimedi straordinari.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Richiamato quale modello della revisione; la giurisprudenza più estensiva vi assimila la revoca in funzione di revisione.

Massime di principio

  • In tema di revoca ex tunc della confisca di prevenzione disposta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, esiste un contrasto tra un orientamento estensivo, che considera prova nuova anche quella preesistente ma non dedotta o non valutata nel procedimento di prevenzione, e un orientamento restrittivo, che ammette solo prove sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività della misura.
  • La qualificazione di un elemento come prova nuova non può essere risolta in modo astratto senza verificare la disciplina applicabile ratione temporis e la natura del rimedio esperibile; la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, per la sua struttura e per il termine decadenziale, non coincide necessariamente con la revoca in funzione di revisione elaborata giurisprudenzialmente per l'art. 7 della legge n. 1423 del 1956.
  • L'istanza di revoca fondata sul difetto originario della pericolosità sociale o della sproporzione patrimoniale deve poggiare su elementi realmente decisivi, idonei a scardinare il quadro probatorio posto a base della misura definitiva; se i nuovi elementi incidono solo su un tassello marginale dell'impianto motivazionale, la richiesta può restare inammissibile o comunque infondata.
  • Nel giudizio sulla revoca della misura di prevenzione proposta dagli eredi del prevenuto, la questione della colpevolezza o meno della mancata deduzione di documenti nel procedimento originario pone un problema autonomo e non risolto definitivamente, poiché occorre stabilire se la verifica vada condotta sulla condotta del de cuius o su quella degli eredi subentranti nella posizione giuridica.
  • La rimessione alle Sezioni Unite è appropriata quando la soluzione del ricorso dipende da un contrasto giurisprudenziale attuale e decisivo sulla nozione di prova nuova, specialmente nei rimedi straordinari contro misure di prevenzione patrimoniali definitive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiPrescrizione del reato

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