Cassazione Penale, Ordinanza n. 09969/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione al reato di estorsione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato contestava la qualificazione giuridica dei fatti come estorsione e sosteneva che dovesse configurarsi l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; dall'altro lamentava la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso investiva questioni non deducibili dopo un concordato sui motivi di appello e che, in ogni caso, il motivo appariva generico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentite le censure sulla qualificazione giuridica del fatto proposte avverso una sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre osservato che l'accordo tra le parti comporta rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse, anche rilevabili d'ufficio, salvo l'ipotesi di pena illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il concordato sui motivi di appello preclude, nel successivo giudizio di legittimità, censure sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale; l'istituto è considerato sostanziale riproposizione del precedente concordato ex art. 599, comma 4, c.p.p.
Richiamato come precedente modello deflattivo la cui disciplina interpretativa resta applicabile al concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili doglianze che contestino la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo implica rinuncia alle diverse questioni deducibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso deriva anche quando la censura, oltre a essere preclusa dal tipo di rito, risulti formulata in modo generico e non specifico.
- L'unica eccezione alla preclusione conseguente al concordato riguarda la deduzione di una pena illegale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, parametrata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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