Cassazione Penale, Ordinanza n. 09968/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione al reato di riciclaggio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo generico, che non gli era stata riconosciuta la diminuzione massima di pena conseguente alle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso investiva un profilo di determinazione della pena non deducibile in sede di legittimità contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., poiché la sanzione finale coincideva esattamente con quella oggetto di concordato richiesto dallo stesso imputato; non era quindi denunciata alcuna illegalità della pena, né un vizio relativo alla formazione del consenso o alla difformità della decisione rispetto al concordato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo non consentito: dopo il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo, mentre non sono ammissibili doglianze sulla quantificazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello la ricorribilità per cassazione è limitata ai vizi relativi alla formazione del consenso, all'adesione del pubblico ministero e alla pronuncia difforme dall'accordo; non sono deducibili censure sulla pena se non nei casi di illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama, in via generale, che sono inammissibili nel ricorso avverso il concordato le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Il precedente afferma il principio di ammissibilità limitata del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. e l'inammissibilità delle censure su motivi rinunciati o sulla pena, salvo illegalità della sanzione.
Cassa delle Ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, viene applicata una somma in favore della Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo i vizi che attengono alla validità del consenso prestato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; restano fuori le censure su capi e punti oggetto di rinuncia.
- La doglianza sulla determinazione della pena è inammissibile se la sanzione applicata coincide con quella concordata e non emerge alcuna illegalità della pena.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non consente, di per sé, di sindacare in cassazione la pena concordata quando la pena finale sia quella pattuita dalle parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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