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Sentenza

Sentenza n. 872/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1895 del 5 ottobre 2023, conosciuta il 2 novembre 2023, con la quale sono state applicate a carico della ricorrente le penali previste dall’art. 23 del capitolato speciale di appalto relativo alla gestione del servizio dell’asilo nido Babylandia per l’a.s. 2022/2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluse le note municipali prot. n. 130579 del 18 agosto 2023 e prot. n. 132651 del 24 agosto 2023.

Giustizia amministrativa202400012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di applicazione di una penale contrattuale per asserito inadempimento nella gestione del servizio di asilo nido

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa, affidataria del servizio di gestione dell’asilo nido Babylandia per l’anno scolastico 2022/2023, ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Latina le ha applicato una penale di euro 3.000,00 prevista dall’art. 23 del capitolato speciale, contestando la legittimità della sanzione e chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione. Nel corso del giudizio il TAR ha sottoposto alle parti la questione del possibile difetto di giurisdizione, rilevando che la penale era stata applicata dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto, nell’ambito della fase di esecuzione del rapporto. Le parti hanno depositato memorie sulla questione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. La penale era prevista dal capitolato ed è stata applicata in conseguenza della verifica di condotte inadempienti già predeterminate contrattualmente. L’eventuale illegittimità o eccessività della penale riguarda quindi l’esecuzione e l’interpretazione di un rapporto negoziale paritetico, successivo alla fase di evidenza pubblica, e incide su posizioni di diritto soggettivo. La competenza giurisdizionale non è modificata dall’erronea indicazione, contenuta nell’atto impugnato, del giudice amministrativo quale foro competente, poiché spetta esclusivamente al giudice stabilire la sussistenza della propria giurisdizione secondo i criteri legali. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione o riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato utilizzato per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio relativa al possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 23 del capitolato speciale di appalto

    Prevede la penale contrattuale applicata dal Comune per la ritenuta non piena conformità della gestione alle obbligazioni assunte.

Massime di principio

  • Le controversie relative all’applicazione di penali previste dal contratto pubblico e irrogate nella fase di esecuzione, dopo l’aggiudicazione e la stipula, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la penale consegue alla verifica di inadempimenti contrattualmente predeterminati.
  • L’accertamento dell’illegittimità o dell’eccessività di una penale contrattuale attiene alla regolazione negoziale paritetica del rapporto e incide su posizioni di diritto soggettivo, anche quando la penale sia formalmente applicata mediante determinazione dirigenziale.
  • L’erronea indicazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, del giudice amministrativo quale foro competente non attribuisce giurisdizione a tale giudice né vincola il giudice nella verifica d’ufficio del riparto di giurisdizione.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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