Cassazione Penale, Sentenza n. 09830/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava, come unico motivo, l'omessa motivazione con cui il GIP aveva rigettato l'istanza difensiva di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, chiedendo l'annullamento della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che la censura sia estranea ai motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p., poiché la questione relativa alla sostituibilità della custodia cautelare è tipica del procedimento cautelare e va fatta valere con i rimedi specifici (riesame ex art. 309 c.p.p. o appello cautelare ex art. 310 c.p.p.). Inoltre è intervenuta sopravvenuta carenza di interesse: con ordinanza del GIP del 28/01/2026 la misura carceraria era stata sostituita con gli arresti domiciliari. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state disposte condanne alle spese né il versamento di somme alla Cassa delle ammende, in linea con la giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
Norma che disciplina la procedura speciale di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita in modo tassativo i motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta: la censura proposta dal difensore non rientra tra i motivi ammessi
Indica il rimedio del riesame quale via corretta e specifica per contestare misure cautelari personali, compresa la sostituzione della custodia
Prevede l'appello cautelare come rimedio immediato avverso le decisioni sulle misure cautelari personali
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri), Rv. 228168-01
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004
Giurisprudenza consolidata secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse per fatto non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta), Rv. 208166-01
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
Principio analogo: in caso di sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente non si applicano sanzioni pecuniarie
Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025 (S.), Rv. 288594-01
Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025
Conferma l'orientamento secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse determina inammissibilità senza automatica condanna alle spese quando la causa della sopravvenienza non è imputabile alla parte
Massime di principio
- Le questioni relative alle misure cautelari personali (es. sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari) vanno impugnate con i rimedi cautelari specifici e immediati (riesame ex art. 309 c.p.p. o appello cautelare ex art. 310 c.p.p.), non mediante ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, salvo che la questione rientri nei motivi tassativi dell'art. 448, comma 2‑bis.
- L'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. contiene un elenco limitato di censure ammissibili avverso il patteggiamento: ogni censura estranea a tale novero è inammissibile.
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare che elimina l'interesse a proseguire il gravame determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; in tali ipotesi, se la sopravvenienza non è imputabile al ricorrente, la giurisprudenza esclude la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
- La censura per omissione di motivazione può essere fondata, ma deve essere proposta nel quadro procedurale corretto: quando riguarda decisioni cautelari è il rito cautelare che deve essere utilizzato per ottenere il controllo della motivazione.
- In situazioni analoghe è consigliabile proporre immediatamente i rimedi cautelari disponibili; solo in caso di rifiuto o omissione motivata e nei limiti previsti dalla legge si potrà tentare un'impugnazione successiva nei modi ammessi dal codice.
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