Cassazione Penale, Sentenza n. 24827/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Gela del 6/6/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di diffamazione in quanto estinto per prescrizione. Il ricorrente aveva proposto appello, poi qualificato come ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge (in particolare art. 568, comma 5 c.p.p.) e chiedendo che fosse pronunciata diversa formula di proscioglimento anziché l'estinzione per prescrizione, sostenendo fatto ed elementi che a suo dire giustificavano la diversa decisione.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Gela del 15/9/2022 (che aveva dichiarato inammissibile l'appello) perché il giudice erroneamente investito avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p. Ha quindi qualificato l'originario atto di appello come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile: essendo già decorso in primo grado il termine di prescrizione e non essendovi rinuncia dell'imputato all'eccezione estintiva, la pronuncia diversa di proscioglimento è consentita ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. solo nei casi di "evidenza" che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge; l'atto di impugnazione conteneva invece considerazioni generiche e assertive, prive della plausibile base fattuale richiesta. Non è stata disposta condanna per lite temeraria (art. 616 c.p.p.) e non sono state liquidate spese in favore della parte civile per irregolarità nei termini di trasmissione delle conclusioni scritte.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice erroneamente investito dell'appello è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente; omissione di tale obbligo ha comportato annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Prevede che l'imputato possa impugnare la decisione del giudice di pace di proscioglimento solo con ricorso per cassazione: la Corte ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione in linea con tale disposizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che, quando il procedimento sia estinto per prescrizione, la formula di proscioglimento diversa dall'estinzione è ammessa solo nei casi di "evidenza" che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge; la Corte ha ritenuto che il ricorso non dimostrasse tale "evidenza"
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Impone termini per la trasmissione delle conclusioni scritte della parte civile; la mancata trasmissione entro il termine ha impedito la liquidazione delle spese a favore della parte civile
Norma relativa alle sanzioni per impugnazioni infondate/temerarie: la Corte ha ritenuto che, in ragione dell'annullamento senza rinvio e delle circostanze, non ricorressero i presupposti per applicare tale sanzione al ricorrente
Massime di principio
- L'impugnazione di una decisione del giudice di pace che proscioglie per prescrizione va proposta con ricorso per cassazione; il giudice erroneamente investito deve comunque trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
- Se il primo grado è estinto per prescrizione, non è possibile ottenere una diversa formula di proscioglimento salvo che non emerga con chiarezza ed "evidenza" che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge (art. 129, comma 2 c.p.p.). Argomentazioni generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
- Chi impugna in tali casi dovrebbe valutare se rinunciare all'eccezione di prescrizione (ove strategicamente utile) o fornire elementi probatori e dogmatici solidi per rientrare nelle ipotesi di "evidenza" richieste dalla norma.
- La mancata osservanza dei termini processuali per la trasmissione delle conclusioni (es. da parte della parte civile) può precludere la liquidazione delle spese; viceversa, errori procedurali del giudice investito (come il mancato inoltro degli atti) possono comportare annullamento senza rinvio.
- Le impugnazioni temerarie o prive di concreta base fattuale possono esporre l'autore a conseguenze processuali, ma l'applicazione di sanzioni (es. ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) dipende dalle specifiche circostanze e dalla concreta rilevanza dell'atto impugnatorio.
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