Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna, a seguito di rito abbreviato, di Daniele Villa quale amministratore di fatto della fallita Best Company International s.r.l. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La difesa ha censurato: a) la qualificazione come beni del fallito di cose che erano in realtà oggetto di affitto di ramo d'azienda (quindi mai entrate nel patrimonio della fallita), con conseguente errore di applicazione dell'art. 216 legge fall.; b) l'insufficienza probatoria nel ritenere Villa amministratore di fatto (mancanza di prova di attività gestorie non episodiche); c) per la bancarotta documentale, l'erronea deduzione del dolo specifico esclusivamente dalla mancata esibizione dei libri e scritture, senza dimostrare lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato gravi carenze motivazionali e probatorie: non è chiaro se i beni oggetto della contestata distrazione fossero mai entrati nel patrimonio della fallita o se fosse stato distratto solo il diritto di godimento; manca nel dispositivo e nella motivazione il confronto puntuale tra contestazione e risultanze istruttorie e la determinazione dell'effettivo danno patrimoniale. Inoltre è stata criticata la deduzione del dolo specifico per la bancarotta documentale basata soltanto sulla mancata consegna dei libri, senza indicare indici dello scopo di recare pregiudizio ai creditori. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tutte le ipotesi delittuose contestate.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte evidenzia che, ai fini della distrazione di beni, nella nozione di "beni del fallito" rientrano solo le cose entrate effettivamente nel patrimonio del fallito; beni dati in locazione/comodato non formano parte del patrimonio se il proprietario conserva un diritto di restituzione. Per la bancarotta documentale l'art. 216, comma 1, n.2 contempla due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione dei libri (che richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da impedirne la ricostruzione (che richiede dolo generico).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma di procedimento per il ricorso per cassazione che consente di censurare le sentenze per inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto (lett. b) e per vizio di motivazione (lett. e). Il ricorso è stato proposto con questi motivi e la Corte ha accolto le censure per vizio di motivazione e insufficiente applicazione dei principi sul patrimonio del fallito e sul dolo nella bancarotta documentale.
Massime di principio
- Beni dati in affitto o comodato non vanno automaticamente qualificati come parte del patrimonio del fallito: per configurare distrazione patrimoniale è necessario provare che i beni sono entrati stabilmente nel patrimonio societario e che vi sia stato un effettivo distacco patrimoniale.
- La contestazione deve indicare chiaramente l'oggetto della distrazione (se le cose in sé o il diritto di godimento) e quantificare o rendere valutabile il danno prodotto; l'assenza di questo confronto probatorio/motivazionale può rendere la sentenza annullabile.
- Per qualificare una persona come amministratore di fatto sono necessari indizi che dimostrino lo svolgimento di attività gestorie in modo non episodico: atti concreti, continuità operativa e responsabilità gestoria documentabile.
- Nella bancarotta documentale vanno distinte le ipotesi: la sottrazione/distruzione dei libri richiede il dolo specifico (finalità di arrecare pregiudizio ai creditori), mentre la tenuta della contabilità in modo da impedirne la ricostruzione richiede solo il dolo generico; la semplice irreperibilità dei libri non basta senza ulteriori indici dello scopo doloso.
- Le decisioni di primo grado e d'appello conformi tra loro ('doppia conforme') si valutano congiuntamente, ma la motivazione complessiva deve comunque esplicitare il collegamento tra contestazioni e risultanze istruttorie; carenze motivazionali cumulative possono portare all'annullamento.
- In ipotesi analoghe alla difesa conviene: produrre documentazione che attesti la natura locativa dei beni (contratti, registrazioni), documentare l'assenza di compiti gestori continuativi (ruoli formali, deleghe), conservare ed esibire la contabilità e dimostrare collaborazione con organi fallimentari per escludere il dolo specifico.
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