Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08810/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità e di concreto confronto con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per due episodi di furto: un fatto di furto aggravato dalla continuazione e dalla recidiva, commesso a Novara nei giorni 21, 23 e 24 marzo 2020, e un tentativo di furto commesso a Novara il 30 dicembre 2019. L'unico motivo di ricorso era diretto a censurare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza il buon comportamento processuale tenuto dall'imputato. La Corte ha rilevato che le deduzioni erano del tutto astratte, indeterminate e aspecifiche, perché non confrontate con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata invece sull'abitualità delle condotte predatorie e sulla presenza di plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio, elemento ostativo al riconoscimento del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come base della continuazione contestata per uno dei capi di imputazione.

  • art. 624, comma 1, c.p.

    norma incriminatrice del furto contestato nei capi A e B.

  • art. 99 c.p.

    richiamato quale recidiva contestata nel capo A.

  • art. 56 c.p.

    richiamato per il capo B in relazione alla forma tentata del furto.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte evidenzia che non è applicabile quando la motivazione di merito fonda il diniego sull'abitualità delle condotte e sui precedenti penali ostativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; deduzioni astratte, generiche o non collegate alla motivazione concreta sono inammissibili.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere sostenuta solo con argomenti sul comportamento processuale dell'imputato, ma deve misurarsi con gli elementi ostativi valorizzati dal giudice di merito, come l'abitualità della condotta e i precedenti penali.
  • L'abitualità delle condotte predatorie e la presenza di plurimi precedenti per reati contro il patrimonio possono costituire elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurto semplice, aggravato e in abitazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.