Cassazione Penale, Sentenza n. 5055/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione della cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP di Savona per il reato di detenzione illegale di arma. Il ricorrente articola tre motivi: 1) contestazione dei gravi indizi di colpevolezza per mancata prova della disponibilita autonoma e della permanenza materiale dell'arma in capo a Pastore, richiamando la circostanza della convivenza recente con l'ex compagna e la possibile collocazione dell'arma da parte di terzi; 2) censura sulle esigenze cautelari, ritenute dalla difesa fondate su congetture e su precedenti non pertinenti, mancata indicazione di concrete occasioni di reiterazione; 3) richiesta di sostituzione della misura con una meno afflittiva in relazione alle esigenze lavorative.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mera riproposizione delle censure già svolte in sede di riesame senza un confronto critico con la motivazione del Tribunale; il Collegio ha ritenuto credibile e provata l'autonoma disponibilità dell'arma in ragione del rinvenimento della pistola nella cassaforte insieme ad oggetti che l'indagato aveva riconosciuto come propri e della precedente scoperta, nell'abitazione, di munizioni dello stesso calibro. I secondi e terzo motivi sono stati ritenuti infondati: il Tribunale ha effettuato la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione richiesta dall'art. 274, lett. c) c.p.p., tenendo conto delle modalità del fatto (possesso di arma efficiente e munizioni), dei contatti con ambienti criminali desumibili e della personalità dell'indagato anche alla luce di una precedente sentenza di patteggiamento e di un procedimento pendente per atti persecutori. È stata ribadita la possibilità di considerare, ai fini cautelari, sentenze di patteggiamento e procedimenti penali pendenti come elementi indicativi della personalità e della capacità a delinquere. Esito: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47
il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza di specifiche occasioni delittuose; richiede una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale e su elementi recenti idonei a dimostrare l'effettività del rischio
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
le sentenze di patteggiamento, anche se il reato è poi estinto ai sensi della norma, possono essere valutate come fatti indicativi ai fini dell'apprezzamento delle esigenze cautelari
art. 27, comma secondo Cost.
il principio di non colpevolezza non ostacola l'utilizzo, ai fini valutativi sulla personalità e sulla pericolosità, dell'esistenza di procedimenti penali pendenti a carico dell'indagato, purché non si assuma la colpevolezza definitiva
Massime di principio
- La presenza di un'arma nella cassaforte insieme ad oggetti riconducibili esclusivamente all'indagato costituisce indizio significativo di disponibilità autonoma dell'arma, salvo elementi di riscontro a favore della tesi concorrente.
- Una dichiarazione difensiva che addita terzi come autori del deposito dell'arma richiede riscontri concreti e credibili; ricostruzioni non corroborate e intrinsecamente implausibili sono facilmente rigettate.
- Ai fini dell'applicazione o della conferma di misure cautelari per pericolo di reiterazione non è necessario dimostrare specifiche occasioni imminenti di commissione del reato: è sufficiente una valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità, precedenti e contesto.
- Sentenze di patteggiamento e procedimenti penali pendenti possono essere utilizzati come elementi valutativi sulla personalità e sulla capacità a delinquere, senza violare il principio di non colpevolezza.
- Per ottenere la sostituzione della misura con una meno afflittiva è necessario fornire elementi concreti che riducano in modo credibile il pericolo di reiterazione (es. prova di stabile controllo, assenza di contatti con ambienti criminali, garanzie idonee), non semplici contestazioni generiche della motivazione.
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari, la mera riproposizione delle stesse censure già sollevate senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito comporta frequentemente l'inammissibilità del motivo.
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