Cassazione Penale, Sentenza n. 47698/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 31/03/2023 della Corte di appello di Ancona che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Ricci Paolo. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse disatteso la sentenza rescindente e avesse fornito motivazione carente e illogica rispetto alla valutazione della colpa grave e del rapporto fra proprietà formale del veicolo e coinvolgimento nel furto; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata statuizione sulle spese legali, lamentando che il giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese del giudizio di rinvio e di legittimità considerando l'esito complessivo.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha richiamato i principi secondo cui il giudice che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione deve effettuare una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio penale per accertare se il richiedente abbia dato causa o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave. Sul punto la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che, pur partendo dall'assoluzione, ha valutato come idonea a creare la "falsa apparenza" della partecipazione al reato la condotta complessiva del Ricci: le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia del 19/07/2017 (ipotesi inverosimile sul furto di "fotocopie" e documenti), la mancata azione formale per disconoscere l'intestazione dell'autovettura e le frequentazioni con i coindagati. Tali elementi, valutati ex ante, hanno formato ragionevole base per ritenere la sussistenza di colpa grave ostativa all'indennizzo. Il secondo motivo è stato ugualmente ritenuto infondato: la Corte di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza sull'esito globale del processo; avendo la domanda di riparazione avuto esito negativo e non essendosi formato un contraddittorio della parte pubblica sulla richiesta, non risultava necessario né possibile disporre la regolazione delle spese del giudizio riparatorio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e prevede che il diritto all'indennizzo è escluso quando il richiedente abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la valutazione di tale colpa è ex ante e autonoma rispetto al giudizio penale, potendo considerare anche condotte extraprocedimentali e dichiarazioni rese dall'indagato/imputato.
Consente alla Corte di cassazione, nel pronunciare sul ricorso, di disporre la condanna alle spese processuali del ricorrente; è la norma richiamata per la statuizione sulle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta ex ante, con motivazione autonoma rispetto al processo penale, se le condotte del richiedente (anche non penalmente rilevanti) abbiano creato una falsa apparenza di colpevolezza tale da giustificare la misura cautelare.
- Dichiarazioni rese dall'indagato/imputato (es. durante l'interrogatorio di garanzia) possono rilevare ai fini dell'esclusione dell'indennizzo se contribuiscono, in modo verosimile, a spiegare perché l'autorità abbia ritenuto configurabile il reato.
- La mancata adozione di atti formali (es. disconoscimento di un'intestazione) e la contiguità con soggetti ritenuti responsabili possono integrare indici valutabili come colpa grave nel giudizio di riparazione.
- Se la parte pubblica non contesta la richiesta di riparazione e non si forma un contraddittorio specifico, il giudice del rinvio può non procedere alla regolazione delle spese del giudizio riparatorio; il criterio è l'esito globale della lite (principio di soccombenza globale).
- Il giudice del rinvio, dopo annullamento per motivazione, non può riusare le stesse argomentazioni censurate dalla Cassazione ma può integrare o usare motivazioni diverse per arrivare allo stesso esito, purché congrue e non manifestamente illogiche.
- Per chi richiede la riparazione è importante documentare attivamente la mancata responsabilità (es. disconoscimenti formali, prove di estraneità, chiarimenti tempestivi) per evitare che omissioni o dichiarazioni ambigue siano interpretate come concorso a dare causa alla detenzione.
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