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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36537/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato dalla società creditrice in forza di una sentenza del Tribunale che aveva rigettato integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo. I debitori hanno proposto opposizione al precetto deducendo, per quanto qui rileva, che non era stato notificato il titolo esecutivo insieme al precetto; che il titolo esecutivo non coincideva con la sentenza di rigetto dell'opposizione, ma con il decreto ingiuntivo opposto; e che nel precetto non era menzionata l'apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, espungendo alcune voci accessorie, ma ha respinto il resto, ritenendo che la sentenza di rigetto dell'opposizione si sostituisse al decreto ingiuntivo come titolo esecutivo. In cassazione i debitori hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 653 e 282 c.p.c., sostenendo che la sentenza che rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di mero accertamento e non è titolo esecutivo per le somme già liquidate nel decreto, potendo al più costituire titolo per eventuali ulteriori condanne alle spese; con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 654 e 480 c.p.c., lamentando che la sentenza posta a base del precetto non recasse menzione dell'apposizione della formula esecutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che, quando l'opposizione a decreto ingiuntivo non esecutivo sia integralmente respinta con sentenza che non dichiari l'esecutività del decreto, il titolo esecutivo per il credito originariamente portato dal decreto non è la sentenza di rigetto, ma il decreto ingiuntivo stesso, la cui esecutorietà viene confermata o consolidata dalla sentenza. La sentenza impugnata è stata dunque cassata perché aveva erroneamente individuato nella sentenza di rigetto il titolo esecutivo per la condanna recata dal decreto. La causa è stata rinviata al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione al decreto ingiuntivo già proposta nel giudizio di merito.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di necessaria notificazione del titolo esecutivo insieme al precetto.

  • art. 653 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il rigetto integrale dell'opposizione non trasforma la sentenza nel titolo esecutivo per il credito già contenuto nel decreto, ma consolida l'esecutorietà del decreto stesso.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell'effetto sostitutivo della sentenza, ma la Corte esclude che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo valga il principio sostitutivo proprio delle impugnazioni di merito.

  • art. 654 c.p.c.

    È richiamato per affermare che la disciplina mira a semplificare l'inizio dell'esecuzione del decreto già notificato al debitore; la nuova notificazione del decreto sarebbe una duplicazione inutile.

  • art. 480 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al contenuto del precetto e alla menzione della formula esecutiva.

  • art. 642 c.p.c.

    Citato per affermare che, nelle ipotesi in esso previste, il rigetto dell'opposizione comporta il consolidamento dell'esecutorietà del decreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il rigetto integrale dell'opposizione non rende la sentenza il titolo esecutivo per le somme già liquidate nel decreto; per tali voci il titolo resta il decreto ingiuntivo, la cui esecutorietà viene confermata o consolidata dalla decisione.
  • La sentenza che rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo può costituire titolo esecutivo solo per eventuali ulteriori condanne contenute nella stessa sentenza, diverse dal credito già portato dal decreto.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non opera il principio sostitutivo tipico delle impugnazioni di merito, poiché l'opposizione non è un'impugnazione del decreto ma un giudizio autonomo di cognizione sul diritto azionato.
  • Quando l'opposizione al decreto ingiuntivo è respinta, il giudicato si forma sul comando risultante dalla combinazione tra decreto e sentenza di rigetto, mentre il decreto resta il documento da porre in esecuzione per il credito originario.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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