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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24560/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino lamentando, con un unico motivo, il mancato riconoscimento o la non adeguata applicazione della circostanza attenuante speciale derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era reiterativo, perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata né con l'esame già svolto delle deduzioni difensive. In particolare, la Corte ha osservato che le attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. erano già state riconosciute all'imputato con giudizio di prevalenza.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Richiamata come circostanza attenuante già riconosciuta in favore dell'imputato con giudizio di prevalenza.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocata nel ricorso come causa di non punibilità, ma non accolta; la Corte rileva che il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    Indicata come base della circostanza attenuante speciale dedotta nel ricorso.

  • spese processuali

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    È stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate dalla sentenza impugnata senza misurarsi con la relativa motivazione, specie quando la decisione di merito sia sorretta da argomentazione sufficiente e non illogica.
  • La deduzione in cassazione di attenuanti o della non punibilità ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego, non essendo sufficiente una mera reiterazione delle richieste difensive.
  • Quando una circostanza attenuante è già stata riconosciuta in sede di merito con giudizio di prevalenza, non può fondarsi un motivo di ricorso sulla sua mancata considerazione se il censurante non individua uno specifico vizio della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiParte generale

Testo integrale

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