Cassazione Civile, Ordinanza n. 30394/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEG relativo all'anno d'imposta 2003 emesso nei confronti della società contribuente. La CTP di Catania aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR Sicilia aveva accolto l'appello della medesima società. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale. Nel giudizio di legittimità, però, non ha depositato il ricorso nei termini di legge; il fatto è stato attestato da certificato negativo della cancelleria. La contribuente ha comunque portato a conoscenza della Corte i dati essenziali del ricorso mediante controricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il mancato deposito del ricorso, accertato dalla cancelleria, impedisse l'esame nel merito. Ha inoltre affermato che il potere di rilevare d'ufficio l'improcedibilità sussiste anche quando i dati del ricorso siano stati comunque conosciuti dalla Corte attraverso il controricorso della parte intimata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente, liquidate in euro 6.000, oltre accessori e rimborso spese generali.
Norme richiamate
mancato deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge
Il deposito del ricorso nei termini è condizione necessaria di procedibilità; il suo mancato assolvimento legittima la declaratoria di improcedibilità anche d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nei termini prescritti integra una causa di improcedibilità rilevabile d'ufficio dalla Corte.
- L'improcedibilità del ricorso può essere dichiarata anche se il contenuto essenziale dell'atto sia stato comunque portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata nel controricorso, perché tale conoscenza non sana la mancata tempestiva produzione del ricorso.
- La soccombenza processuale per improcedibilità comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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