Cassazione Penale, Sentenza n. 41537/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello che aveva riqualificato il reato da rapina a violenza privata e aveva disposto statuizioni civili a favore della parte civile. Il difensore denunciava: errata applicazione dell'art. 578 c.p.p. perché il reato riqualificato si era già prescritto prima della sentenza di primo grado; omessa applicazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. per mancata motivazione rafforzata sulla rivalutazione delle risultanze istruttorie in appello; carenza di specifica indicazione dei mezzi di prova alla base delle statuizioni civili in primo grado. Si rilevava che, se la prescrizione era intervenuta prima della sentenza di primo grado, il giudice penale non poteva pronunciare sulle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: accertato che la prescrizione del reato di violenza privata, commesso il 25/03/2010, era maturata il 25/09/2017, quindi prima della sentenza di primo grado del 12/10/2017. Perciò il giudice penale era impedito fin dal primo grado ad effettuare l'accertamento di responsabilità che legittima le condanne alle restituzioni e al risarcimento. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e sono state revocate le statuizioni civili.
Norme richiamate
Il difensore aveva denunciato la sua errata applicazione in relazione alle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto che la questione decisiva fosse la prescrizione e l'impossibilità di pronunciare statuizioni civili in assenza di condanna almeno in primo grado
Norma richiamata dal difensore quale obbligo di motivazione rafforzata quando la Corte d'appello rivede le risultanze probatorie; il motivo è stato sollevato ma la Corte di legittimità ha ritenuto i restanti motivi assorbiti una volta accertata la prescrizione
Sez.2, Sentenza n. 39397 del 05/07/2019 (Scalia)
Principio giurisprudenziale secondo cui, perché il giudice penale abbia cognizione sulle statuizioni civili, è necessaria una sentenza di condanna almeno in primo grado; se in appello si accerta che la prescrizione è intervenuta anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno
Sez. Un., n. 28911, ud. 28/03/2019 (Papaleo)
Conferma che, accertato il decorso della prescrizione prima della sentenza di primo grado, il giudice è impedito fin dal primo grado a svolgere l'accertamento di responsabilità che legittima le statuizioni civili
Massime di principio
- Se in appello il reato viene riqualificato in una fattispecie per la quale la prescrizione era già maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice penale non può pronunciarsi sulle pretese civili (restituzioni e risarcimento).
- Perché le statuizioni civili siano decise nel processo penale è necessaria una condanna penale almeno in primo grado; un'assoluzione in primo grado con prescrizione anteriore esclude la cognizione civile in appello.
- Chi impugna dovrebbe verificare e chiedere espressamente l'accertamento della data di prescrizione rispetto alla pronuncia di primo grado: una prescrizione anteriore è motivo decisivo per l'annullamento delle statuizioni civili.
- Quando la Corte d'appello rivede le emergenze istruttorie è necessario un livello di motivazione rafforzata (art. 603, comma 3‑bis c.p.p.); la mancata spiegazione della diversa valutazione delle prove può costituire motivo di censura, salvo che la questione sia assorbita da un vizio più rilevante (es. prescrizione).
- Per le parti civili, occorre cautela nel basare richieste di risarcimento su sentenze d'appello se non esiste una condanna di primo grado; controllare la prescrizione del reato è cruciale.
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