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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16736/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata ai giudici di merito quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 13/03/2025. Dal testo emerge un unico motivo di ricorso, con cui veniva contestata la decisione di merito sia quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto, sia quanto alla valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero affette da assoluta genericità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e che, in ogni caso, le censure sulla prova attenessero a questioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità se sorrette da motivazione non illogica.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.

    norma incriminatrice ritenuta correttamente applicata dalla Corte di appello; la Cassazione afferma che la motivazione di merito aveva congruamente ricostruito gli elementi costitutivi del reato ascritto.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo meramente generico e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
  • La verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della valutazione delle prove resta devoluta ai giudici di merito, salvo vizi di motivazione rilevabili nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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