Cassazione Civile, Ordinanza n. 22335/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, assunto formalmente con contratto part-time di 16 ore settimanali come operaio addetto alla custodia di animali, deduceva di avere in realtà lavorato a tempo pieno per circa 13-14 ore al giorno, con pattuizione di una retribuzione netta mensile, alloggio gratuito e possibilità di custodire i propri colombi presso la sede aziendale. Sosteneva inoltre che, dopo avere reclamato tramite sindacato il pagamento di parte delle spettanze e delle differenze retributive, la datrice di lavoro avesse reagito con una contestazione disciplinare pretestuosa e con licenziamento per giusta causa, in realtà ritorsivo. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto le differenze retributive per un orario di 40 ore settimanali, aveva escluso la prova della ritorsività ma aveva anche escluso la giusta causa, accordando la sola tutela risarcitoria. In appello la società contestava l'impostazione presuntiva seguita dal Tribunale e la ricostruzione dell'orario di lavoro; il lavoratore proponeva appello incidentale chiedendo il riconoscimento della nullità del licenziamento per ritorsione e della tutela reintegratoria. La Corte d'Appello accoglieva la doglianza del lavoratore, qualificando il recesso come nullo perché ritorsivo, ordinando la reintegrazione e la condanna al risarcimento e alla regolarizzazione previdenziale. In Cassazione la società proponeva un unico motivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., lamentando omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, cioè il numero dei colombi affidati al lavoratore, per contestare la base presuntiva della ricostruzione fattuale e, indirettamente, la conclusione sulla ritorsività del licenziamento; deduceva altresì, in modo non pertinente, l'eccessività del lavoro straordinario riconosciuto, mentre la sentenza d'appello aveva invece accertato un orario di 40 ore settimanali e quindi lavoro supplementare rispetto al part-time.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui investiva la 'contraddittoria motivazione', vizio non più deducibile nel vigente art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.; ha inoltre escluso la pertinenza della censura relativa al preteso lavoro straordinario, poiché la Corte territoriale aveva riconosciuto 40 ore settimanali quale orario full time e, quindi, lavoro supplementare rispetto al part-time. Per il resto, ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello era ampiamente articolata, poggiava su dati documentali acquisiti anche tramite ordine di esibizione ed era ben al di sopra del minimo costituzionale. La Corte ha anche ribadito che in sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito o gli elementi fattuali (come numero di colombi, caratteristiche delle strutture e numero di anelli acquistati), riservati al giudice di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La riformulazione della norma consente di denunciare in cassazione solo l'omesso esame di un fatto decisivo o l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il vizio di mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
La sentenza deve esporre, sia pure concisamente, i motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza o apparenza integra un vizio rilevante solo se la motivazione non consente di comprendere le ragioni della decisione.
art. 116 Cost.
È richiamato come parametro dell'obbligo del giudice di esplicitare le ragioni del proprio convincimento, in modo da consentire il controllo sulla decisione.
art. 12 preleggi
La nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali, come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; è esclusa la censura per semplice insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
- La motivazione è solo 'apparente' quando, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice; in tale ipotesi la nullità è equiparata alla mancanza assoluta di motivazione.
- Non è consentito in sede di legittimità ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste di omessa o insufficiente motivazione, né sollecitare una nuova lettura delle prove e degli elementi fattuali compiuta dal giudice di merito.
- Una censura è inammissibile per difetto di pertinenza quando investe un punto non decisivo o comunque diverso da quello effettivamente deciso dalla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22300/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22316/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22329/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →