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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19233/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto in primo grado una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. e ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di violazione di legge processuale: secondo la difesa, la sentenza avrebbe contenuto una motivazione eccedente rispetto al patteggiamento, perché nel giustificare la concessione delle attenuanti generiche il giudice aveva parlato di "piena accettazione della responsabilità dei fatti", formula ritenuta incompatibile con il giudizio ex art. 444 c.p.p. e idonea a trasformare impropriamente la decisione in una pronuncia di colpevolezza. In subordine, è stata chiesta la correzione/rettificazione della motivazione ex art. 619 c.p.p. o, in alternativa, l'annullamento senza rinvio della sentenza. Con memoria successiva la difesa ha insistito sulla rettificazione dell'errore o sull'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Ha rilevato che, dopo la novella dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103/2017, contro la sentenza di patteggiamento sono ricorribili in cassazione solo i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta, benché formalmente riferita alla correlazione tra richiesta e sentenza, in realtà mirava a contestare un asserito vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento e a espungere impropri riferimenti alla responsabilità/colpevolezza dell'imputato; tale doglianza non è più proponibile nei limiti attuali della ricorribilità. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di ricorrere all'art. 619 c.p.p. per correggere il passaggio motivazionale censurato, ricordando che i precedenti invocati riguardavano ipotesi diverse e un diverso assetto normativo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    regolano l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza di patteggiamento non può contenere una formale pronuncia di colpevolezza e la motivazione va rapportata alla natura speciale del rito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sul merito motivazionale non riconducibili alle quattro categorie indicate.

  • art. 619 c.p.p.

    non è il rimedio utilizzabile per eliminare impropri riferimenti a responsabilità o colpevolezza contenuti nella motivazione di una sentenza di patteggiamento, almeno nel quadro normativo vigente dopo la riforma del 2017.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere valorizzate anche in base alla condotta processuale e al comportamento riparatorio dell'imputato, senza che ciò equivalga necessariamente a una dichiarazione di colpevolezza.

  • art. 129 c.p.p.

    nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare la presenza di cause evidenti di proscioglimento; la richiesta di pena implica però una presunzione di responsabilità superabile solo ove dagli atti emergano elementi tali da imporre il proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi evidenti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria; qui è stata applicata la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, la sentenza può contenere riferimenti alla condotta dell'imputato e alla sua responsabilizzazione, purché non si traduca in una espressa e impropria pronuncia di condanna; l'uso di espressioni relative all'accettazione dei fatti non è di per sé incompatibile con il rito.
  • Dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per vizi tipizzati; non è consentito veicolare, sotto la veste del difetto di correlazione, doglianze che in sostanza attengono alla motivazione o alla formulazione stilistica della decisione.
  • L'eventuale richiesta di espungere dalla motivazione riferimenti impropri alla responsabilità o alla colpevolezza non integra, di regola, un errore materiale correggibile ex art. 619 c.p.p., quando la sentenza non contenga una vera e propria condanna o una formula giuridicamente incompatibile con il patteggiamento.
  • La richiesta di applicazione della pena costituisce, in linea generale, una forma di ammissione del fatto e giustifica una motivazione sintetica sulla mancanza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il giudice deve pronunciare proscioglimento solo se dagli atti emergono elementi evidenti e decisivi in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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