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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41343/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20/04/2022. In primo luogo il ricorrente censurava l'applicazione indistinta dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fallimentare a molteplici ipotesi di bancarotta (anche per somme esigue) e la conseguente omissione della declaratoria di prescrizione per quelle fattispecie non aggravate; tale censura era stata sollevata tardivamente in sede di rinvio. In secondo luogo proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis c.p.p. e dell'art. 2 legge n. 134/2021 per la non applicabilità retroattiva dell'istituto dell'improcedibilità ai reati commessi anteriormente al 10/01/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introdotto tardivamente in sede di rinvio (memoria pervenuta il 14/04/2022) e non devoluto alla cognizione della Corte d'appello; inoltre il ricorso non ha confutato la motivazione della Corte territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la disciplina dell'art. 344-bis c.p.p. non trova applicazione ai reati commessi anteriormente al 10/01/2020, scelta ritenuta legittima e coerente con la riforma della sospensione della prescrizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella misura liquidata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 97 cod. proc. pen.

    La rinuncia al mandato difensivo impone, ove l'imputato non nomini un nuovo difensore di fiducia, la nomina di un difensore d'ufficio; la designazione temporanea in udienza è ammessa solo per impedimenti transitori del difensore.

  • art. 107 e art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamati nell'ambito della disciplina sulle forme di assistenza e sostituzione del difensore; utilizzati per valutare la legittimità della rappresentanza dell'imputato in udienza.

  • art. 219 legge fallimentare (commi 1 e 2)

    La Corte territoriale aveva applicato l'aggravante del comma 1 per determinati fatti di bancarotta patrimoniale; la Cassazione rileva che questioni sulla qualificazione e sull'aggravante devono essere tempestivamente dedotte e che motivi nuovi introdotti in sede di rinvio sono inammissibili.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alle pene accessorie e alla loro rideterminazione secondo quanto disposto dalla Corte territoriale in ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018.

  • art. 585 e art. 581 cod. proc. pen.

    Principio generale che vieta l'introduzione di motivi nuovi in appello; i motivi nuovi sono ammissibili solo se riguardano capi o punti già indicati nell'atto originario di gravame.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    La norma che disciplina l'improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione è stata interpretata dalla Cassazione e dalla giurisprudenza consolidata come applicabile solo ai reati commessi dal 10/01/2020 in poi; la limitazione cronologica è una scelta legislativa ragionevole.

  • art. 2 legge n. 134/2021

    Richiamata nella censura di incostituzionalità; la Corte ha ritenuto infondata la questione relativa alla mancata applicazione retroattiva rispetto a fatti anteriori al 10/01/2020.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Riforma sulla sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, la cui applicabilità è stata anch'essa limitata ai reati commessi dal 10/01/2020 e giustifica la graduale introduzione di ulteriori rimedi processuali.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 25, 27, 111) e CEDU (artt. 6 e 7)

    Richiamate nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che l'eventuale disparità di trattamento cronologico non integri violazione costituzionale o convenzionale, essendo una scelta discrezionale del legislatore rientrante nella ragionevolezza.

Massime di principio

  • Non è possibile introdurre in sede di rinvio o in cassazione motivi nuovi che non siano stati dedotti nell'atto originario di gravame; tali eccezioni saranno dichiarate inammissibili.
  • La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia obbliga il giudice ad assegnare un difensore d'ufficio se l'imputato non provvede a nominare un nuovo avvocato; la sostituzione temporanea in udienza è ammessa solo per impedimenti transitori.
  • L'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare deve essere valutata caso per caso e, se si intende contestarne l'applicazione selettiva o la sua incidenza sulla prescrizione, tale doglianza deve essere tempestivamente proposta nell'atto di impugnazione.
  • Le norme processuali che introducono cause di improcedibilità con efficacia temporale (es. art. 344-bis c.p.p.) possono essere deliberate dal legislatore con effetto non retroattivo; la giurisprudenza consolidata ammette limitazioni cronologiche quando la riforma richiede una graduale entrata in funzione.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'obolo alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, salvo che risulti l'assenza di colpa.

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