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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04052/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in riforma della decisione del Tribunale di Trani, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, l. fall. e ridotto la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi favorevoli e avrebbe dovuto rivalutare la condotta di distrazione. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del fatto e del materiale probatorio in senso più favorevole all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo sulle attenuanti generiche non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione della Corte d'appello era congrua e immune da evidenti illogicità: il giudice di merito aveva valorizzato i precedenti penali e la gravità della condotta, in particolare per l'entità della somma distratta. La Corte ha anche rilevato che la richiesta di riesaminare la distrazione dei beni implica una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, l. fall.

    norma aggravatrice esclusa dalla Corte d'appello; la sua esclusione ha comportato la riduzione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente come disciplina delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto congruamente motivato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente che valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con assorbimento implicito degli altri.
  • La presenza di precedenti penali e la gravità concreta della condotta, desunta anche dall'entità della somma distratta, costituiscono elementi idonei a fondare il diniego delle attenuanti generiche.
  • La richiesta di rivalutare la ricostruzione della condotta distrattiva integra una censura di merito non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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