Sentenza del 15/05/2017 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Annullamento con successive note di credito in assenza delle condizioni previste dall'art. 26, D.p.r. 26.10.1972, n. 633 - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento di imposte in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il contribuente aveva successivamente emesso note di credito per annullare tali fatture, ma senza dimostrare il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, non risultava provato che i documenti fossero stati restituiti e distrutti prima di essere utilizzati dal destinatario, né che fosse stato eliminato tempestivamente il rischio di perdita di entrate fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto illegittimo l'annullamento delle fatture mediante successive note di credito. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, le fatture relative a operazioni inesistenti non possono essere neutralizzate con note di credito, salvo che l'emittente dimostri di avere impedito in tempo utile qualsiasi utilizzo delle fatture da parte del destinatario e, conseguentemente, di avere eliminato il rischio di evasione o perdita di entrate fiscali. In assenza di tale prova, l'accertamento fiscale resta valido.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le note di variazione possono essere emesse solo nelle condizioni previste dalla norma.
La norma non consente di annullare liberamente fatture emesse per operazioni inesistenti tramite successive note di credito. L'annullamento è ammissibile soltanto quando ricorrono le condizioni normative e quando l'emittente dimostra di avere tempestivamente impedito l'utilizzo delle fatture e il rischio di perdita di gettito fiscale.
Massime di principio
- L'emissione di una nota di credito successiva non elimina automaticamente gli effetti fiscali di una fattura relativa a un'operazione inesistente.
- Chi invoca l'annullamento deve dimostrare concretamente che la fattura è stata restituita e distrutta, o comunque resa inutilizzabile, prima che il destinatario potesse impiegarla per detrarre l'IVA o dedurre costi.
- La semplice correzione contabile o l'emissione spontanea di una nota di credito non è sufficiente se permane il rischio che la fattura sia stata utilizzata fiscalmente.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia la sussistenza delle condizioni dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 sia la documentazione idonea a provare la tempestiva eliminazione del rischio per l'erario.
- La disciplina mira a prevenire l'utilizzo fraudolento delle fatture: l'assenza di un danno fiscale effettivo deve essere dimostrata, non semplicemente dichiarata.
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