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Sentenza

Sentenza del 15/05/2017 n. 166 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Redditi da pensione corrisposti da stato estero a cittadini stranieri residenti in Italia - Regime tassazione - Applicabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato redditi imponibili di euro 67.349,00 per il 2009 e di euro 73.774,79 per il 2010, derivanti da pensioni svedesi non dichiarate in Italia. La questione riguardava l'interpretazione della Convenzione Italia-Svezia contro le doppie imposizioni: in particolare, se le pensioni statali di vecchiaia e le pensioni private fossero tassabili esclusivamente nello Stato di residenza, esclusivamente nello Stato di erogazione oppure in entrambi gli Stati. Il contribuente sosteneva inoltre l'applicabilità dell'art. 19 della Convenzione, il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate in Svezia e la non applicabilità delle sanzioni per l'incertezza normativa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale del contribuente, confermando integralmente la decisione di primo grado. Ha stabilito che entrambe le pensioni rientrano nell'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Svezia e sono quindi imponibili in entrambi gli Stati, secondo le rispettive legislazioni. La tassazione italiana deve tuttavia essere calcolata sugli importi netti effettivamente accreditati al contribuente, tenendo conto delle imposte già trattenute in Svezia, così da evitare una doppia imposizione sostanziale. È stata confermata la disapplicazione delle sanzioni, in ragione della buona fede del contribuente, che aveva prodotto la documentazione relativa alle pensioni e alle imposte estere. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 18, paragrafo 1, Convenzione Italia-Svezia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 439/1982

    Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 le pensioni ed altri pagamenti analoghi pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

    La disposizione prevede in via generale la tassazione delle pensioni nello Stato di residenza del percettore, ma è derogata dal paragrafo 2 dell'art. 18.

  • Art. 18, paragrafo 2, Convenzione Italia-Svezia contro le doppie imposizioni

    Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente, nonché le somme corrisposte in dipendenza di una assicurazione di pensione conclusa in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato.

    Le pensioni derivanti dalla legislazione di assicurazione sociale e le pensioni assicurative sono imponibili anche nello Stato da cui provengono i pagamenti, quando il percettore è un cittadino di quello Stato. La nozione di assicurazione sociale comprende sia i trattamenti assistenziali sia quelli previdenziali, inclusi i trattamenti di vecchiaia e anzianità non volontari.

  • Art. 19, Convenzione Italia-Svezia contro le doppie imposizioni

    Remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato.

    La norma riguarda le remunerazioni per servizi resi allo Stato e non si applica alle pensioni di vecchiaia, in assenza di prova di servizi pubblici prestati dal pensionato.

  • Art. 3, comma 2, Convenzione Italia-Svezia contro le doppie imposizioni

    Le espressioni non diversamente definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

    Ai fini dell'interpretazione dell'espressione legislazione di assicurazione sociale, occorre fare riferimento al significato attribuito dall'ordinamento italiano, salvo diversa esigenza derivante dal contesto.

  • Art. 165 TUIR

    Prevede il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, normalmente mediante dichiarazione dei redditi. Nel caso concreto, pur non essendo stato formalmente applicato il credito per l'omessa dichiarazione, il giudice ha evitato la doppia imposizione disponendo che l'imponibile italiano fosse determinato sugli importi netti accreditati.

  • Cassazione n. 23001/2010 e n. 1550/2012

    La giurisprudenza considera comprese nella nozione di assicurazioni sociali sia le prestazioni assistenziali sia quelle previdenziali, inclusi i trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia appartenenti al sistema generale di sicurezza sociale.

Massime di principio

  • Quando una convenzione contro le doppie imposizioni prevede una disciplina speciale per le pensioni derivanti dalla legislazione di assicurazione sociale, tale disciplina prevale sulla regola generale di tassazione nello Stato di residenza.
  • Le pensioni pubbliche di vecchiaia non rientrano automaticamente nell'articolo relativo alle remunerazioni o pensioni derivanti da funzioni pubbliche: occorre dimostrare che siano collegate a servizi effettivamente resi allo Stato.
  • In presenza di tassazione concorrente in Italia e nello Stato estero, il reddito non deve essere assoggettato a una doppia imposizione sostanziale. Le imposte estere documentate devono essere considerate attraverso il credito d'imposta o, secondo il caso esaminato, mediante la determinazione dell'imponibile italiano sugli importi netti effettivamente percepiti.
  • L'omessa dichiarazione non consente normalmente di beneficiare automaticamente del credito d'imposta previsto per le imposte estere; tuttavia, il giudice può adottare soluzioni idonee a evitare la duplicazione del prelievo quando la tassazione estera e gli importi netti siano adeguatamente documentati.
  • Le sanzioni possono essere disapplicate quando il contribuente ha agito in buona fede, non ha occultato i redditi e la disciplina convenzionale presenta obiettive incertezze interpretative.

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