Sentenza del 15/05/2017 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Varese
IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto alla detrazione dell'IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni realmente eseguite ma formalmente fatturate da soggetti diversi dall'effettivo cedente o da società cartiere. L'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, la natura fittizia del cedente, l'eventuale assenza di una struttura operativa autonoma, il mancato versamento dell'IVA e gli elementi concreti che avrebbero dovuto indurre un operatore ordinario a sospettare l'irregolarità e la connivenza del cessionario. Il contribuente sosteneva di avere operato con società filtro apparentemente regolari e di non avere avuto rapporti diretti con le cartiere.
La decisione
Il ricorso è stato accolto, poiché l'Amministrazione non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che il contribuente fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole, della natura fittizia dei soggetti coinvolti. Le società filtro risultavano apparentemente regolari dalla visura camerale e il contribuente aveva adottato un comportamento diligente, interrompendo i rapporti con una società non appena era venuto a conoscenza di condotte equivoche. In assenza di una prova concreta della conoscenza o conoscibilità della frode, non poteva essere negata la detrazione IVA.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
Nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti spetta all'Amministrazione finanziaria provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti alla ritenuta fittizietà del cedente.
L'Ufficio deve provare non solo l'esistenza della frode o la natura fittizia del cedente, ma anche elementi obiettivi idonei a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'irregolarità.
Presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
Elementi obiettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni.
La prova può essere presuntiva, ma deve fondarsi su circostanze specifiche e convergenti; non è sufficiente richiamare genericamente la natura di cartiera del cedente o il mancato versamento dell'IVA.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del cedente sia la conoscenza, o la colpevole ignoranza, della frode da parte del cessionario.
- La mera irregolarità fiscale del fornitore, il mancato versamento dell'IVA o la sua eventuale natura di cartiera non dimostrano automaticamente che il cliente fosse consapevole della frode.
- Il contribuente può difendersi dimostrando di avere verificato l'affidabilità apparente del fornitore, di avere utilizzato normali cautele commerciali e di avere interrotto i rapporti dopo aver rilevato anomalie.
- La valutazione deve essere effettuata sulla base delle circostanze concrete e della condotta esigibile da un operatore economico ordinario al momento delle operazioni.
- Quando l'Ufficio non indica specifici elementi che avrebbero dovuto far sorgere sospetti, prevale la presunzione di inconsapevolezza del contribuente e la detrazione IVA non può essere negata per il solo comportamento illecito del fornitore.
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