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Sentenza

Sentenza del 15/05/2017 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Novara

Accertamento IRES - IRAP - Operatività delle c. d. Società di Comodo - Accertamento di un maggior reddito d'impresa - Maggiori ricavi determinati mediante applicazione delle percentuali relative a test di operatività sul valore dei beni immobili di proprietà - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l'accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato un maggior reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP, applicando le percentuali previste dal test di operatività dell'art. 30 della legge n. 724/1994 al valore degli immobili di proprietà. La contestazione riguardava, in sostanza, la qualificazione della società come non operativa o società di comodo e la legittimità della presunzione di ricavi minimi fondata sui beni patrimoniali posseduti.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima. La disciplina delle società non operative consente di presumere un livello minimo di ricavi e di reddito in rapporto al patrimonio della società, anche senza dimostrare uno specifico intento elusivo dei soci. Il mancato superamento del test di operatività comporta l'applicazione del reddito minimo presunto e delle ulteriori conseguenze previste dalla legge, tra cui limitazioni nell'utilizzo delle perdite e nell'ambito IVA.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    La disciplina delle società non operative individua la non operatività mediante il test di operatività e prevede l'applicazione di un reddito minimo presunto.

    La norma introduce una presunzione legale di non operatività basata su elementi oggettivi, principalmente sul rapporto tra ricavi conseguiti e valore dei beni patrimoniali. Non è necessario dimostrare un concreto intento elusivo dei soci: il mancato raggiungimento dei ricavi minimi è sufficiente a produrre le conseguenze fiscali previste.

Massime di principio

  • Il mancato superamento del test di operatività può legittimare l'accertamento di un reddito minimo presunto calcolato applicando le percentuali di legge al valore dei beni posseduti dalla società.
  • La disciplina delle società di comodo si fonda su una presunzione legale collegata a dati oggettivi e non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo o fraudolento.
  • Una società proprietaria di immobili o di altri beni patrimoniali deve considerare che tale patrimonio può determinare un livello minimo di ricavi e reddito fiscalmente rilevante, anche se i ricavi effettivi sono inferiori.
  • Il mancato superamento del test può comportare, oltre alla tassazione del reddito minimo, limitazioni nell'utilizzo delle perdite e specifiche restrizioni ai fini IVA, come l'impossibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito.
  • Per superare la presunzione, il contribuente deve normalmente dimostrare situazioni oggettive che abbiano impedito l'esercizio ordinario dell'attività o il conseguimento dei ricavi minimi previsti.

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