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Sentenza

Sentenza del 15/05/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Definizione liti fiscali pendenti - valore non superiore a 20 mila euro - controversia pendente al 1° maggio 2011 - uniche condizioni richieste - Legge n. 111/2011

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La definizione presentata dal contribuente è stata ritenuta corretta e produttiva di effetti. Il giudicato formatosi anteriormente all'entrata in vigore della norma non impediva l'accesso alla definizione, poiché tale circostanza non era espressamente prevista come causa ostativa dalla formulazione della legge. Il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate è stato quindi dichiarato illegittimo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato il diniego dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la controversia fiscale rientrasse nella definizione agevolata prevista dalla Legge n. 111/2011. La lite aveva un valore non superiore a 20.000 euro ed era pendente alla data del 1° maggio 2011. Secondo il contribuente, queste erano le uniche condizioni richieste dalla norma, senza che potesse rilevare il fatto che il giudicato si fosse eventualmente formato prima dell'entrata in vigore della disciplina agevolativa.

Norme richiamate

  • Legge n. 111/2011

    Definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti alla data del 1° maggio 2011

    La norma è stata interpretata nel senso che, per accedere alla definizione agevolata, rilevano il valore della controversia e la sua pendenza alla data del 1° maggio 2011. Non può essere introdotto, in via interpretativa, un ulteriore requisito ostativo relativo alla formazione del giudicato prima dell'entrata in vigore della disciplina, se tale requisito non è previsto espressamente.

Massime di principio

  • Nelle definizioni agevolate delle liti fiscali devono essere verificati prioritariamente i requisiti espressamente indicati dalla legge, come il valore della controversia e la data di pendenza.
  • L'amministrazione non può negare il beneficio sulla base di condizioni non previste testualmente dalla disciplina agevolativa, salvo che risultino chiaramente dalla struttura o dalla finalità della norma.
  • La formazione di un giudicato anteriore all'entrata in vigore della norma non esclude automaticamente la definibilità della lite, se la legge considera sufficiente la pendenza della controversia alla data stabilita.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare il valore della controversia, la pendenza alla data spartiacque e il rispetto delle modalità procedurali previste, contestando dinieghi fondati su requisiti ulteriori non espressamente previsti.

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