Sentenza del 15/05/2017 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Agevolazioni - Crediti d'imposta ex artt. 7, comma 10, l. 388 del 2000 e 63 l. 289 del 2002 - Lavoratori svantaggiati - Regola del de minimis - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che il credito d’imposta è cumulabile con altri benefici soltanto entro il limite complessivo di 100.000 euro, corrispondente al tetto fissato dalla disciplina comunitaria del de minimis. È stato quindi ritenuto legittimo l’avviso con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato la parte del credito fruita oltre tale soglia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di cumulare il credito d’imposta previsto dagli articoli 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 e 63 della legge n. 289 del 2002, riconosciuto per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, con ulteriori agevolazioni. Il contribuente sosteneva la spettanza del beneficio anche oltre la soglia prevista dalla regola comunitaria del de minimis.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 7, comma 10
Prevede il credito d’imposta connesso all’assunzione di lavoratori, nell’ambito delle agevolazioni per l’occupazione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 63
Disciplina il credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate e ne ammette il cumulo con altri benefici nel rispetto dei limiti applicabili.
Regola comunitaria del de minimis
Impone un limite massimo agli aiuti pubblici cumulabili e, nel caso esaminato, individua la soglia complessiva di 100.000 euro. L’agevolazione fruita oltre tale limite deve essere recuperata.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali qualificabili come aiuti di Stato possono essere cumulate con altri incentivi solo entro i limiti massimi previsti dalla disciplina del de minimis.
- Il contribuente deve verificare il totale degli aiuti ricevuti, considerando anche benefici diversi da quello oggetto della specifica richiesta.
- Se il cumulo supera la soglia applicabile, l’Amministrazione finanziaria può recuperare la quota di credito eccedente, anche quando il credito sia stato inizialmente riconosciuto.
- La verifica del rispetto del limite deve essere effettuata con riferimento al periodo e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile al singolo beneficio.
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