Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1507/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione lamentava l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio per il giudizio d'appello, questione enunciata nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; la notifica risultava mancante anche dopo il rinvio disposto all'udienza del 30 marzo 2023, originariamente motivato dalla mancata vocatio in ius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. La pronuncia osserva che il reato (contestato il 21/04/2016) non è estinto per prescrizione; la sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale è stata rilevata, ma non ha impedito l'annullamento per il vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite formale dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo formulato nei limiti di tale disposizione e ha valutato che l'omessa notifica costituisce vizio tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Usata per giustificare la trasmissione delle conclusioni scritte (del Procuratore generale e del difensore) ai sensi delle norme emergenziali; la Corte ha ammesso tali conclusioni come parte del procedimento di esame del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per il secondo grado (appello) è un vizio procedurale rilevante che può determinare l'annullamento della sentenza impugnata quando la notifica non risulti effettuata.
  • La Cassazione, anche entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att., può valutare vizi di notifica che incidono sul diritto di difesa e disporre l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • Se il reato non è estinto per prescrizione, l'annullamento per vizi procedurali comporta di norma il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per evitare condizionamenti derivanti dalla precedente composizione.
  • La sussistenza di aggravanti o della recidiva (es. recidiva specifica infraquinquennale) incide sulla qualificazione e sulla pena, ma non preclude l'annullamento del giudizio per vizi procedurali che abbiano inciso sul diritto di difesa.
  • Le disposizioni emergenziali su trasmissione e deposito di atti (es. art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) sono considerate valide modalità di produzione delle conclusioni scritte e possono essere utilizzate nel processo di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.