Cassazione Penale, Sentenza n. 1507/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione lamentava l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio per il giudizio d'appello, questione enunciata nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; la notifica risultava mancante anche dopo il rinvio disposto all'udienza del 30 marzo 2023, originariamente motivato dalla mancata vocatio in ius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. La pronuncia osserva che il reato (contestato il 21/04/2016) non è estinto per prescrizione; la sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale è stata rilevata, ma non ha impedito l'annullamento per il vizio procedurale.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite formale dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo formulato nei limiti di tale disposizione e ha valutato che l'omessa notifica costituisce vizio tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Usata per giustificare la trasmissione delle conclusioni scritte (del Procuratore generale e del difensore) ai sensi delle norme emergenziali; la Corte ha ammesso tali conclusioni come parte del procedimento di esame del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per il secondo grado (appello) è un vizio procedurale rilevante che può determinare l'annullamento della sentenza impugnata quando la notifica non risulti effettuata.
- La Cassazione, anche entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att., può valutare vizi di notifica che incidono sul diritto di difesa e disporre l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Se il reato non è estinto per prescrizione, l'annullamento per vizi procedurali comporta di norma il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per evitare condizionamenti derivanti dalla precedente composizione.
- La sussistenza di aggravanti o della recidiva (es. recidiva specifica infraquinquennale) incide sulla qualificazione e sulla pena, ma non preclude l'annullamento del giudizio per vizi procedurali che abbiano inciso sul diritto di difesa.
- Le disposizioni emergenziali su trasmissione e deposito di atti (es. art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) sono considerate valide modalità di produzione delle conclusioni scritte e possono essere utilizzate nel processo di cassazione.
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