Sentenza del 31/03/2015 n. 6536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, lasciando ferma la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna e, quindi, l'esito favorevole al contribuente. Ha condannato l'Agenzia al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 5.130,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre agli oneri di legge. Decisione assunta il 10 marzo 2015 e depositata il 31 marzo 2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la notifica dell'avviso di rettifica presupposto a una cartella esattoriale per indebita detrazione IVA relativa all'anno d'imposta 1997. P.A. sosteneva di non aver mai ricevuto l'avviso; la CTP aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva respinto l'appello dell'Ufficio, rilevando che l'atto era stato consegnato a una persona non più dipendente della società da circa un mese. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 139 c.p.c., sostenendo che la qualifica di "impiegata" rientrasse tra le persone addette all'ufficio o all'azienda; 2) insufficiente motivazione, contestando che fosse stata esclusa l'idoneità della consegnataria senza considerare la presunzione di conoscenza dell'atto e l'onere del destinatario di provare l'assenza di un rapporto idoneo. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo non censurava l'intera ratio decidendi, fondata anche sulla cessazione del rapporto di lavoro; il secondo, pur rubricato come vizio motivazionale, sollevava in realtà una questione di violazione di legge senza il pertinente quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
Norme richiamate
La ratio decidendi della decisione impugnata non è integrata solo dal passaggio motivazionale menzionato nel motivo, ma consta anche del successivo, e determinante, rilievo secondo cui la consegnatala della notificazione non era più dipendente della società di cui il contribuente era socio.
La Corte non ha deciso nel merito se una ex dipendente possa essere considerata persona addetta all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non ha censurato l'intera motivazione della sentenza impugnata, compreso il rilievo determinante sulla cessazione del rapporto di lavoro.
Manca però il quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis relativo alla denuncia della violazione di diritto, in quanto il momento di sintesi finale verte sulle ragioni per le quali l'ipotizzata insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione.
Nel regime processuale applicato, una censura che nella sostanza denuncia una violazione di legge doveva essere accompagnata dal pertinente quesito di diritto. Un momento di sintesi riferito soltanto al vizio motivazionale non soddisfaceva tale requisito, rendendo il motivo inammissibile.
La disposizione è richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge. La Corte non ha esaminato nel merito la censura perché essa non intercettava l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata.
La disposizione è richiamata quale parametro del motivo formalmente dedotto come vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che la censura era in realtà incentrata su una violazione di legge e, non essendo corredato dal pertinente quesito di diritto, l'ha dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione occorre censurare tutte le ragioni autonome e determinanti che sorreggono la decisione impugnata: lasciare incontestata anche una sola ratio sufficiente a sostenerla può comportare l'inammissibilità del motivo.
- La qualificazione del motivo dipende dal suo contenuto effettivo, non soltanto dalla rubrica. Se una censura presentata come vizio di motivazione denuncia in realtà una violazione di legge, deve rispettare i requisiti processuali previsti per quest'ultima.
- Nel regime dell'art. 366-bis c.p.c. applicato dalla decisione, la mancanza del pertinente quesito di diritto comportava l'inammissibilità della censura di violazione di legge; il principio va letto tenendo conto dell'applicabilità temporale di tale requisito.
- Questa pronuncia non stabilisce una regola di merito generale sull'idoneità di un ex dipendente a ricevere una notificazione: l'esame della questione è stato impedito dall'inammissibilità dei motivi.
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