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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07614/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 7 marzo 2024. Il ricorrente deduceva un motivo unico, che la Corte di cassazione qualifica come generico rispetto alla motivazione di appello: in sostanza contestava l'accertamento del reato e l'esclusione della credibilità della versione difensiva, secondo cui l'imputato si sarebbe trovato nell'abitazione e non avrebbe risposto al citofono per problemi di sordità. La Corte rileva però che si tratta di profili di merito, incidenti su apprezzamenti in fatto non rivalutabili autonomamente in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla motivazione di appello senza confrontarsi specificamente con essa.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova e autonoma rivalutazione dei fatti o della credibilità delle versioni difensive, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e non illogica.
  • Le censure che investono accertamenti in fatto e apprezzamenti di merito non sono deducibili come errori di legittimità se non si indicano specifici vizi della motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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