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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34039/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che confermava le condanne per intralcio alla giustizia (art. 377 c.3 c.p. in relazione all'art. 372 c.p.) e per lesioni aggravate, contestando in particolare: 1) il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità (pena sostitutiva) alla luce della riforma del 2022; 2) la misura della pena ritenuta errata e migliorabile nonostante il presunto rispetto del minimo edittale; 3) la conferma della recidiva senza adeguata motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi, ma ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla misura della pena per il reato ritenuto più grave (art. 377 c.3). Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in complessivi anni 1 e mesi 6 di reclusione (tenuto conto del minimo ridotto previsto per il rinvio all'art. 372 c.p. e dei due mesi aggiuntivi per la continuazione con le lesioni). Ha invece confermato la valutazione di inidoneità della pena sostitutiva operata dai giudici di merito e ha ritenuto non sindacabile in Cassazione la conferma della recidiva per mancata impugnazione specifica in appello. Nessuna liquidazione delle spese del grado a carico della parte civile per le questioni sanzionatorie.

Norme richiamate

  • art. 377 cod. pen. (comma 3)

    Il comma 3 rinvia al trattamento previsto per l'art. 372 c.p.; la Corte ha applicato la riduzione prevista (fino a un terzo) per determinare il minimo edittale effettivo del reato contestato

  • art. 372 cod. pen.

    Serve da parametro per il calcolo del minimo edittale richiamato dall'art. 377 c.3; il minimo per l'art. 372 è di 2 anni, da cui deriva il minimo ridotto applicabile (1 anno e 4 mesi)

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri per la valutazione prognostica e per l'applicazione di misure alternative: la discrezionalità del giudice deve essere adeguatamente motivata ma non richiede l'esame argomentato di tutte le voci se alcuni elementi risultano decisivi

  • art. 58 legge 689/1981

    Richiamato come riferimento normativo collegato all'art. 133 c.p. per i criteri di valutazione nella concessione di pene sostitutive

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (e legge n. 150 del 2022)

    La riforma non ha eliminato la valutazione discrezionale del giudice circa l'idoneità delle pene sostitutive; la Corte può fondare il rigetto su elementi relativi alla personalità criminale e alla reiterazione delle condotte

  • art. 611 cod. pen.

    Originariamente contestata ma poi assorbita nella contestazione per lesioni aggravate; citata per completezza procedurale

Massime di principio

  • La richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente sui punti decisivi
  • Quando una norma penale rinvia al trattamento di un'altra disposizione (es. art. 377 c.3 -> art. 372), il calcolo del minimo edittale deve rispettare la riduzione prevista e può portare a una pena minima effettiva inferiore rispetto a quella indicata a monte
  • La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando l'errore riguarda il computo del trattamento sanzionatorio e tutti gli elementi rilevanti sono acquisiti nel fascicolo
  • La conferma della recidiva da parte della Corte d'appello non è sindacabile in Cassazione se la difesa non ha dedotto la questione in appello (mancata devoluzione del motivo), per cui è fondamentale sollevare in sede di gravame tutti i profili che si intendono impugnare
  • La valutazione sulla personalità del condannato e sulla continuità della condotta criminosa (anche alla luce di precedenti, misure di prevenzione o benefici inutilizzati) può giustificare il diniego di misure sostitutive anche dopo le modifiche normative del 2022

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