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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11149/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli istanti, imputati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., hanno chiesto la rimessione del procedimento per sospetto di parzialità dell'organo giudicante dovuto a una presunta campagna mediatica pervasiva che, a loro dire, avrebbe condizionato l'organizzazione del processo (attribuendogli priorità, imponendo tempi rigidi, comprimendo le esigenze difensive e concentrando il giudizio), creando un contesto sistemico di turbamento tale da rendere inefficaci i rimedi ordinari (astensione/ricusazione) e da giustificare lo spostamento della causa in altra sede; la richiesta era motivata anche dall'imminente scadenza delle misure cautelari e dall'attenzione pubblica sollevata da dichiarazioni di soggetti noti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione perché non era stata notificata personalmente a tutte le parti interessate, come richiede l'art. 46 c.p.p.: la consegna in udienza di copia all'avvocato di alcune parti non sostituisce la notificazione personale e non soddisfa le formalità poste a pena d'inammissibilità. La Corte ha richiamato ampia giurisprudenza sul carattere personale dell'atto di rimessione e sul fondamento di tale rigore (tutela del principio del giudice naturale precostituito per legge). Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p., ha condannato gli istanti al pagamento di Euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 46 cod. proc. pen.

    L'istanza di rimessione deve essere notificata personalmente alle altre parti; la notificazione a mani del difensore in udienza non è equipollente e la mancata notificazione personale rende l'istanza inammissibile.

  • art. 48 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità dell'istanza di rimessione la Corte può irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; qui la Corte ha determinato la somma in Euro 3.000 per ciascun richiedente.

  • art. 488 cod. proc. pen.

    Richiamata nella decisione in senso negativo: la rappresentanza generale attribuita al difensore dall'art. 488 non opera per la ricezione dell'istanza di rimessione, che resta atto personale della parte; dunque non è ammesso equipollente.

  • Principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge

    La rimessione comporta potenzialmente una deroga al criterio del giudice naturale; per questo la notifica personale e la possibilità di interloquire delle parti sono richieste strettamente necessarie per preservare tale principio.

Massime di principio

  • Le richieste di rimessione per sospetto di parzialità di carattere sistemico devono rispettare tassativamente le formalità procedurali: la notificazione personale a tutte le parti è condizione di ammissibilità e non ammette equipollenti (es. consegna al difensore in udienza).
  • La mera esistenza di un dibattito pubblico o di interventi mediatici non è automaticamente sufficiente a giustificare la rimessione: occorre dimostrare un'effettiva ed obiettiva incidenza sulle condizioni strutturali del giudizio tale da compromettere l'imparzialità in modo non rimediabile con i mezzi ordinari (astensione/ricusazione).
  • Quando la richiesta di rimessione viene dichiarata inammissibile per vizi formali, il giudice può prevedere sanzioni pecuniarie a carico del richiedente (art. 48, comma 6 c.p.p.); pertanto è prudente curare preliminarmente la correttezza delle notifiche e del contraddittorio.
  • Se si ritiene che la pressione mediatica abbia inciso sul processo, documentare con precisione e in modo specifico gli atti, le decisioni e le correlazioni causali è essenziale: affermazioni generiche o elenchi di circostanze non sostituiscono la prova dell'effettiva condizionamento dell'azione del giudice.
  • Ricorrere prima ai rimedi individuali (astensione/ricusazione) può essere necessario e, se inefficaci per ragioni oggettive e sistemiche, la rimessione resta percorribile ma subordinata alla rigorosa osservanza delle forme della notificazione e del contraddittorio.

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