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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27569/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma per avere dichiarato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (e documentale) in qualità di amministratore e liquidatore della Paniere Famiglia.com S.r.l. (fallita il 23/05/2011). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, essendo amministratore 'testa di legno', non può essere ritenuto responsabile per le distrazioni operate da amministratori di fatto (in particolare Pisapia Luigi) sulla base del mero ruolo formale; occorreva invece un approfondimento istruttorio sulla concreta possibilità dell'amministratore formale di vigilare e opporsi agli atti pregiudizievoli, approfondimento che secondo il ricorrente sarebbe mancato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito (giudice di primo grado e Corte d'appello) avessero motivato correttamente: l'imputato aveva svolto significative attività gestorie (deteneva il 99% delle quote e aveva sottoscritto atti rilevanti) e aveva dimostrato consapevolezza dell'esistenza di beni residuali di cui comunque si era disinteressato. La responsabilità è stata ritenuta fondarsi sull'omessa attivazione dei poteri di custodia e controllo del patrimonio aziendale, propria della funzione svolta, con accettazione del rischio di distrazione dei beni. Il ricorso è stato giudicato generico e non confrontato con la specificità della motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2 L.F.

    Norme della legge fallimentare relative al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte le ha applicate ritenendo che la responsabilità possa fondarsi non sul mero titolo formale ma su condotte concrete di gestione e sull'omessa custodia e controllo dei beni aziendali

  • art. 219 L.F.

    Norma della legge fallimentare richiamata nel capo di imputazione relativo alla bancarotta (documentale o patrimoniale); utilizzata nel quadro dell'accertamento delle condotte distrattive contestate

  • art. 223 L.F.

    Norma della legge fallimentare richiamata nel capo d'imputazione; la Corte l'ha considerata nel complesso degli illeciti fallimentari contestati all'imputato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che vincola la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte osserva che il motivo è stato enunciato nei limiti di tale norma ma lo giudica comunque generico e non confrontato con la motivazione di merito

Massime di principio

  • La qualifica formale di amministratore non esclude la responsabilità penale se emergono elementi probatori che dimostrano l'effettivo esercizio di funzioni gestorie o una partecipazione concreta alle scelte aziendali
  • La responsabilità per bancarotta patrimoniale può fondarsi sull'omessa custodia e sul mancato esercizio dei poteri di controllo e tutela del patrimonio aziendale, quando l'amministratore fosse consapevole dell'esistenza di beni residuali e non abbia adottato azioni idonee a preservarne la destinazione a garanzia dei creditori
  • Per essere esclusa la responsabilità dell'amministratore 'testa di legno' è necessario un concreto accertamento, fatto in istruttoria, della sua impossibilità effettiva di vigilare o di impedirne gli atti illeciti posti in essere dall'amministratore di fatto; non è sufficiente l'affermazione generica del carattere meramente formale
  • In sede di Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito: deduzioni generiche o rivendicazioni di principi giurisprudenziali senza applicazione al caso concreto sono spesso dichiarate inammissibili
  • La prova di atti concreti (ad es. sottoscrizione di patti, ampia partecipazione proprietaria, dichiarazioni rese nel dibattimento) rafforza la conclusione sulla responsabilità dell'amministratore anche quando vi sia un amministratore di fatto coinvolto

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