Cassazione Penale, Sentenza n. 32281/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il diniego della liberazione anticipata per il periodo dal 30/05/2020 al 29/11/2020 in relazione a due presunte violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari: il 2/08/2020 la ricorrente si sarebbe intrattenuta dalle 10:04 alle 12:10 con una persona estranea in un motel di Monza (pur essendo autorizzata a uscire dalle 10 alle 12) e il 1/09/2020 avrebbe ricevuto in casa un altro estraneo. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale sostenendo che, essendo complessivamente la condotta regolare e trattandosi di incontri avvenuti nel periodo orario autorizzato, non sussisteva il divieto assoluto di contatto con estranei e quindi non poteva pregiudicarsi il beneficio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata (art. 54 l. 354/1975), rileva la regolarità della condotta esteriore e la partecipazione al trattamento rieducativo; le infrazioni alle prescrizioni restrittive, anche avvenute durante uscite autorizzate, sono valutabili come indice di mancata adesione al progetto di risocializzazione. Il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente dato rilievo alle due violazioni (incontro in motel e ricezione in casa di estraneo dopo diffida) ritenendole sintomatiche della mancata disponibilità al trattamento, e ha quindi confermato il diniego della liberazione anticipata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova della regolarità della condotta e della partecipazione all'opera di rieducazione; non è necessaria una diagnosi di completa risocializzazione, ma una adesione concreta al processo rieducativo desumibile da comportamenti oggettivi.
regolamento esecuzione ordinamentale (art. 103 reg. esec. ord. pen.)
La valutazione della condotta esteriore deve considerare l'impegno nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento e il mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e familiari; tali criteri guidano la valutazione ai fini del beneficio.
prescrizioni imposte dal Giudice per le indagini preliminari (divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi e di comunicare con esterni)
Tali prescrizioni integrano il contenuto degli arresti domiciliari e il loro rispetto è richiesto anche durante le uscite autorizzate per esigenze personali; la loro violazione costituisce elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.
Massime di principio
- Il giudizio sulla liberazione anticipata guarda alla condotta esteriore e alla concreta adesione al percorso rieducativo, non a una certificazione di completa risocializzazione.
- Le infrazioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari sono rilevanti ai fini del beneficio: non vengono valutate solo per le sanzioni che ne derivano, ma come indicatori della mancata disponibilità al trattamento.
- Il divieto di incontrare persone estranee al nucleo familiare vale anche durante le uscite autorizzate; l'autorizzazione temporale all'uscita non esclude limiti comportamentali imposti dal provvedimento cautelare.
- Il Tribunale deve valutare le violazioni in concreto e nel complesso della condotta: una singola infrazione non annulla automaticamente un comportamento positivo continuativo, ma violazioni ripetute o significative possono legittimare il diniego del beneficio.
- In situazioni analoghe è necessario documentare comportamenti ripetutamente conformi alle prescrizioni e provenienti da impegno reale nel trattamento per contrastare efficacemente rilievi derivanti da singoli episodi di non conformità.
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