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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34805/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, nonostante l'inefficacia formale della rinuncia. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità perché gli intimati non avevano svolto rituale attività difensiva. Ha inoltre escluso il presupposto per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite origina dall'opposizione proposta da un contribuente avverso una comunicazione di iscrizione di ipoteca esattoriale e le cartelle sottostanti per omesso versamento di contributi previdenziali. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo prescritti i crediti in ragione del termine quinquennale, con regolazione delle spese solo nei confronti dell'originario concessionario della riscossione. La Corte d'appello di Firenze aveva confermato la decisione sul punto della prescrizione, modificando soltanto il capo sulle spese. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione con un motivo unitario, ma prima dell'adunanza camerale depositava dichiarazione di rinuncia; la Corte rilevava che la rinuncia era inefficace perché la procura speciale non comprendeva la facoltà di rinunciare al ricorso. Tuttavia, la dichiarazione evidenziava la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte osserva che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse esclude di dover dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    la norma è richiamata come fonte della modifica al testo unico sulle spese di giustizia, che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso è inefficace se la procura speciale conferita al difensore non comprende anche il potere di rinunciare all'impugnazione.
  • Anche quando la rinuncia non sia validamente perfezionata, la sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • In mancanza di rituale attività difensiva delle controparti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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