Sentenza del 12/03/2025 n. 6614 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la confisca di una Porsche 911 Carrera 4 GTS con targa ucraina, sequestrata il 16 giugno 2018 per violazione del regime di ammissione temporanea e contestazione di contrabbando. L’Ufficio delle Dogane di Gorizia, con atto del 24 luglio 2018, aveva irrogato una sanzione di 50.000 euro e disposto la confisca. A.A. pagò il 25 settembre 2018 16.666,67 euro, pari a un terzo della sanzione, avvalendosi della definizione agevolata prevista dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997. I contribuenti sostenevano che tale pagamento impedisse anche la confisca, qualificandola come sanzione accessoria. L’Agenzia ha contestato in cassazione sia la motivazione della sentenza d’appello, sia l’interpretazione delle norme doganali e tributarie: a suo avviso la confisca è obbligatoria e non viene meno per il solo pagamento ridotto della sanzione; inoltre, la restituzione del bene richiede il pagamento delle somme e del valore previsti dalla disciplina doganale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: la motivazione della sentenza d’appello era intelligibile e la questione del mancato pagamento del tributo non integrava una nullità per motivazione apparente o contraddittoria. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la confisca prevista dall’art. 301 TULD non è una sanzione amministrativa accessoria ai sensi degli artt. 2 e 21 del D.Lgs. n. 472/1997, ma una misura di sicurezza obbligatoria; pertanto la definizione agevolata della sola sanzione pecuniaria non ne determina la cessazione. La restituzione del bene confiscato è soggetta alle condizioni previste dalla normativa doganale, compreso il pagamento del valore del bene e delle somme dovute. Non è stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, poiché la questione richiamata riguarda l’IVA all’importazione e non interferisce con la ratio della decisione. Il ricorso incidentale dei contribuenti sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza della CGT di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, che aveva accolto l’appello e disposto il rilascio dell’auto senza oneri, è stata cassata con rinvio alla stessa CGT in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulle condizioni concrete di restituzione.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Quindi, il richiamo dell'art. 16, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n.472/1997 alle sanzioni accessorie previste dall'art. 21 del medesimo D.Lgs. n.472/1997 non può ritenersi esteso alla confisca, che non è contemplata dalla norma richiamata.
La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie previste dall’art. 21, ma non elimina la confisca doganale, che ha natura diversa e autonoma.
Artt. 2 e 21 D.Lgs. n. 472/1997
L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'art. 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997 costituiscono sanzioni amministrative accessorie a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica; b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione; d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
Le sanzioni accessorie tributarie sono quelle tassativamente individuate dall’art. 21; la confisca doganale non rientra in tale elenco e non può essere fatta venir meno mediante la definizione agevolata disciplinata dall’art. 16.
Art. 301, comma 1, D.P.R. n. 43/1973 (TULD)
Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono l'oggetto o il profitto.
La confisca doganale è obbligatoria nei casi previsti e, secondo la decisione, ha natura di misura di sicurezza, con funzione special-preventiva e di tutela della riscossione dei tributi. Non è una sanzione accessoria tributaria estinta dal pagamento agevolato della sanzione pecuniaria.
Art. 124, paragrafo 1, lettera e), Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
1. Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue... e) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;
Per le merci soggette a dazi, la confisca può estinguere l’obbligazione doganale nei termini previsti dal Codice dell’Unione; ciò non comporta però che il bene debba essere restituito senza le condizioni stabilite dalla disciplina nazionale per il riscatto o la restituzione.
Art. 337, comma 3, R.D. n. 65/1896
Lo stesso contabile ha pure facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il valore.
La restituzione delle cose confiscate non è automatica per effetto del pagamento della sola sanzione ridotta: la norma subordina la facoltà di restituirle al pagamento dei diritti, delle multe, delle spese e del valore delle cose.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 6, Cost.
Questa Corte ha, altresì, precisato che 'la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture'.
La nullità per motivazione apparente ricorre soltanto quando il fondamento della decisione non è comprensibile dal testo della sentenza. La mera incoerenza con gli atti o una contraddizione che non incida sulla ratio decidendi non è sufficiente.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha esaminato il primo motivo come denuncia di nullità della sentenza per vizio di motivazione e il secondo come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge; il primo è stato rigettato e il secondo accolto.
Art. 325 TFUE
La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, difatti, costituisce un obbiettivo specifico, codificato dall'art. 325 TFUE, che incombe in pari misura all'Unione e agli Stati membri e deve essere perseguita contrastando le frodi e le attività illegali mediante misure dissuasive ed efficaci sull'intero territorio dell'Unione.
La tutela degli interessi finanziari dell’Unione, tra cui le entrate doganali, giustifica il ricorso a misure efficaci e dissuasive; nel ragionamento della Corte questo contesto conferma la funzione della confisca doganale.
Massime di principio
- La definizione agevolata e il pagamento ridotto della sanzione pecuniaria tributaria non eliminano automaticamente una confisca doganale: occorre verificare la natura giuridica della misura e la norma che la prevede.
- La confisca prevista dall’art. 301 TULD è distinta dalle sanzioni accessorie elencate dall’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997; non è quindi sufficiente invocare l’art. 16, comma 3, dello stesso decreto per ottenerne la cessazione.
- La confisca doganale è qualificata dalla Corte come misura di sicurezza obbligatoria, con finalità preventive e di tutela degli interessi fiscali e doganali; il principio di proporzionalità non può essere invocato senza considerare tale natura e il quadro normativo applicabile.
- La restituzione o il riscatto del bene confiscato non coincide con la definizione della sanzione: vanno verificate le specifiche condizioni doganali, che possono includere il pagamento dei diritti, delle sanzioni, delle spese e del valore del bene.
- Le questioni relative all’IVA all’importazione e quelle relative ai dazi doganali non sono automaticamente sovrapponibili. Una questione di costituzionalità concernente il regime dell’IVA all’importazione non impone la sospensione di una causa quando non incide sulla ratio della decisione sui dazi o sulla natura della confisca.
- In cassazione, un vizio di motivazione rileva come nullità solo se la motivazione manca in senso sostanziale o è apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria nel testo della sentenza; non basta una difformità rispetto agli atti se la ratio decidendi resta chiara.
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