Cassazione Penale, Sentenza n. 36345/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida, da parte del GIP, del provvedimento del Questore che aveva imposto l'obbligo di presentazione presso la Questura per la durata di 5 anni. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per mancato rispetto del termine imprescindibile di 48 ore tra la notifica del provvedimento e la convalida (art. 6, l. n. 401/1989 evocato); 2) difetto di motivazione in relazione all'urgenza che giustificava la misura; 3) difetto di motivazione sulla valutazione della pericolosità e sulle condotte tenute dall'interessato; 4) mancata esplicitazione delle ragioni per cui l'obbligo di presentarsi era prescritto anche in caso di competizioni amichevoli.
La decisione
La Corte ha rilevato che la convalida è intervenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notifica (notifica 02/01/2024 ore 13:30; convalida depositata 04/01/2024 ore 11:39) e che ciò costituisce nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p., poiché pregiudica il diritto di difesa impedendo il necessario contraddittorio. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 02/01/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha disposto che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore. La Corte ha ritenuto superflua l'ulteriore disamina dei restanti motivi per l'effetto rescindente della pronuncia.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al termine minimo di 48 ore utile all'interessato per esaminare gli atti e predisporre memorie e deduzioni; la giurisprudenza interpreta tale termine come incomprimibile e funzionale al contraddittorio.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza del termine di 48 ore integra una nullità generale ai sensi della norma e comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, con conseguente perdita di efficacia della misura imposta (nella specie, l'obbligo di presentazione).
Massime di principio
- Il termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento di polizia e la convalida del giudice è obbligatorio: la convalida disposta prima del suo decorso configura nullità generale che può essere fatta valere in cassazione.
- La nullità per violazione del termine a difesa produce annullamento senza rinvio limitatamente alla misura contestata (qui l'obbligo di presentazione), mentre possono rimanere intatte le parti amministrative non contestate (es. divieti di accesso a impianti o manifestazioni).
- In presenza di un provvedimento notificato, l'interessato ha diritto di esaminare gli atti e presentare memorie/deduzioni: è quindi fondamentale verificare esattamente tempi e modalità di notifica e il momento di deposito della convalida per valutare la legittimità dell'atto.
- Se il vizio dei termini sussiste, l'esame delle ulteriori censure (mancata motivazione su urgenza o pericolosità) diventa superfluo ai fini della decisione; tuttavia, in assenza di tale vizio formale, il giudice deve motivare adeguatamente esigenze di urgenza e valutazione della pericolosità.
- Per difendersi efficacemente, l'interessato dovrebbe tempestivamente ottenere copia degli atti e depositare memorie entro il termine utile; chi impugna deve documentare con precisione orari e date di notifica e di deposito della convalida.
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