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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29370/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due principali motivi: (1) vizio di qualificazione e di motivazione relativamente ai capi B) e C) (contestati a Bellavia) sostenendo che si trattò di "furto d'uso" e che la mancata immediata restituzione dell'autovettura derivò da cause estranee alla volontà di privare definitivamente la vittima (mancanza di carburante e di denaro per il rifornimento), non da intenzione di appropriazione definitiva; (2) violazione dell'art. 610 cod. pen.: contesta- vano la configurabilità della violenza privata (tentativo) - capo E) - deducendo che non vi furono condotte costrittive perché la persona offesa continuò liberamente ad informare la polizia. In sede di replica si è poi sostenuto che la condanna per il capo C) violava il principio di correlazione fra imputazione e sentenza, perché l'imputazione stessa descriveva un uso temporaneo del veicolo per recarsi a rifornirsi di stupefacenti e la vettura era stata restituita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente qualificato i fatti ai sensi dell'art. 624 c.p. applicando la giurisprudenza consolidata sul furto d'uso (la restituzione non spontanea o impedita da cause indipendenti rende applicabile il titolo comune del furto). Ha inoltre confermato la configurabilità del tentativo di violenza privata (art. 610 c.p.) ritenendo sufficiente l'idoneità della minaccia a incutere timore, anche se la costrizione materiale non si è realizzata. Conseguentemente restano ferme le pene inflitte in appello: per Bellavia, anni 2 e mesi 7 di reclusione e euro 300 di multa (per vari capi), per Arnone mesi 2 per il reato ex artt. 56 e 610 c.p.; entrambi assolti dal reato ex art. 629 c.p. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La pronuncia impugnata ha dato atto che "la macchina è stata restituita"

    La Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui il "furto d'uso" presuppone una restituzione spontanea della cosa; se la restituzione è impedita da cause anche indipendenti dalla volontà dell'agente, si applica il titolo comune del furto (art. 624 c.p.). Pertanto la mancata restituzione dovuta a cause estranee non esclude la sussistenza del furto.

  • art. 610 cod. pen.

    Ai fini del tentativo di violenza privata non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimidito la vittima: è sufficiente che la condotta minacciosa sia idonea a incutere timore e diretta a costringere la persona offesa a tenere un comportamento voluto dall'agente. Le minacce via messaggi possono integrare tale condotta.

  • art. 56 cod. pen.

    Il reato è stato trattato nella prospettiva del tentativo (art. 56) con riferimento alla violenza privata (art. 610): la condotta minacciosa non ha raggiunto l'effetto voluto, configurandosi però il tentativo punibile.

  • art. 624 bis cod. pen.

    Riferito nel capo B) fra le imputazioni originarie; la sentenza di merito ha operato la riqualificazione dei fatti secondo le norme sul furto/appropriazione (lettura della Corte di Cassazione non modifica la qualificazione operata in appello, che è confermata nel suo esito generale).

  • art. 625 cod. pen.

    Norma richiamata nei capi di imputazione relativi a circostanze connesse al furto/appropriazione; la Corte d'appello ha motivato la qualificazione complessiva dei fatti tenendo conto degli elementi di fatto emersi.

  • art. 629 cod. pen.

    I ricorrenti erano imputati anche per questo capo ma sono stati assolti in appello: la Cassazione non ha annullato tale assoluzione.

  • art. 377 bis cod. pen. (imputazione originaria)

    Richiamata come originaria imputazione rispetto al capo E); la Corte d'appello ha operato diversa qualificazione in favore della fattispecie definitiva poi ritenuta perseguibile.

Massime di principio

  • Il furto d'uso richiede la disponibilità a restituire spontaneamente la cosa: se la restituzione viene impedita da cause indipendenti dalla volontà dell'agente, il giudice può ritenere applicabile il furto comune (art. 624 c.p.).
  • La mera circostanza che la vittima non sia stata effettivamente costretta a desistere dalle proprie azioni (es. abbia continuato a contattare la polizia) non esclude il tentativo di violenza privata: è rilevante l'idoneità della minaccia a incutere timore e la finalità di costrizione.
  • Le comunicazioni intimidatorie tramite messaggi (es. WhatsApp) possono integrare il tentativo di violenza privata quando siano dirette a ottenere un comportamento dalla vittima (ad es. la rimozione della querela).
  • In termini di strategia difensiva, l'argomento che la mancata restituzione sia dovuta a cause materiali (es. mancanza di carburante) deve essere provato in modo chiaro e convincente: altrimenti il fatto può essere ritenuto incompatibile con l'elemento soggettivo del furto d'uso.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza va sempre valutato: se dall'imputazione risulta chiaramente l'uso temporaneo e la sentenza condanna per appropriazione definitiva senza motivazione, ciò può costituire vizio; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che la motivazione del merito fosse adeguata.
  • Le impugnazioni in Cassazione basate su valutazioni del merito già motivate dai giudici di merito hanno scarsa probabilità di accoglimento se non è indicato un specifico vizio di diritto o di motivazione rilevante e fondato.

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