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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20755/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato, tramite difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di sostituire la pena dell'ergastolo, irrogata con sentenza definitiva, con quella di anni trenta di reclusione. La richiesta si fondava sull'assunto che, al momento in cui egli aveva tempestivamente domandato l'ammissione al giudizio abbreviato nel 2000, dovesse trovare applicazione la disciplina più favorevole successivamente affermatasi per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7 d.l. n. 341/2000 e dell'interpretazione delle Sezioni Unite Ercolano. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice non avrebbe considerato l'effettiva data della richiesta di rito abbreviato e non avrebbe valutato la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter d.l. n. 82/2000. In memoria richiamava inoltre gli artt. 6 e 7 CEDU, sostenendo la necessità di applicare retroattivamente la lex mitior e denunciando disparità di trattamento tra imputati in appello a seconda della chiusura dell'istruttoria suppletiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di precedenti ricorsi già rigettati o dichiarati inammissibili, e ha ribadito che la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trenta anni non può essere concessa in sede esecutiva se l'imputato non è mai stato ammesso al rito abbreviato, poiché il mancato accoglimento della richiesta di rito costituisce un dato coperto da giudicato e non superabile dal giudice dell'esecuzione. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la censura relativa al mancato rinvio alla Corte costituzionale, richiamando precedenti di inammissibilità di questioni analoghe. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 341/2000

    È richiamato come disposizione la cui applicazione è stata esclusa a seguito della declaratoria di incostituzionalità; il ricorrente ne invoca gli effetti favorevoli retroattivi sulla pena.

  • art. 4-ter d.l. n. 82/2000

    Il ricorrente ne chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale; la Corte di cassazione ha ritenuto la relativa questione già superata da precedenti declaratorie di inammissibilità della Corte costituzionale.

  • artt. 6 e 7 CEDU

    Richiamati dalla difesa per sostenere l'obbligo di applicare retroattivamente la lex mitior e per denunciare una disparità di trattamento.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 7 CEDU

    Invocato dalla difesa come parametro convenzionale in tema di lex mitior.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla difesa a sostegno della doglianza sulla parità di trattamento e sul giusto processo.

Massime di principio

  • La riduzione della pena in sede esecutiva, quando collegata alla disciplina più favorevole del rito abbreviato, presuppone che l'imputato sia stato effettivamente ammesso a quel rito nel procedimento di cognizione; in mancanza di tale ammissione, il giudice dell'esecuzione non può incidere sul giudicato per applicare la lex mitior sopravvenuta.
  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione una decisione di rigetto della richiesta di rito abbreviato rimasta definitiva, poiché tale statuizione costituisce un presupposto coperto da giudicato e insuscettibile di revisione in sede esecutiva.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese in precedenti giudizi di legittimità, senza offrire elementi nuovi idonei a superare i precedenti arresti.
  • La mancata rimessione alla Corte costituzionale di una questione già dichiarata inammissibile in casi analoghi non integra di per sé vizio di motivazione o violazione di legge, se il giudice si conforma a precedenti della Corte costituzionale pertinenti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dal versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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