Cassazione Penale, Sentenza n. 26824/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero volto al ripristino/retrodatazione di una misura di custodia cautelare (riguardante plurimi capi ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90). Il PM contestava la valutazione del Tribunale circa la "anteriore desumibilità" degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza custodiale, sostenendo che le trascrizioni delle intercettazioni utili a contestare i fatti al Maestro erano state effettivamente eseguite e messe a disposizione dell'Ufficio solo dopo l'arresto in flagranza del 9/7/2021 (trascrizioni operate tra settembre e dicembre 2021; informativa depositata il 27/1/2022 con conseguente stralcio e formazione del fascicolo 4528/22 RGNR). Il ricorrente denunciava quindi errore di diritto e carenza motivazionale rispetto all'applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. opera solo per fatti "desumibili dagli atti" anteriori alla prima ordinanza nella misura in cui tali atti costituiscano un compendio probatorio già dotato di "specifica significanza processuale" idonea a giustificare una misura cautelare. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse individuato gli atti dai quali desumere l'antecedente desumibilità e che, al contrario, la documentazione dimostrava che le trascrizioni decisive erano state materialmente disponibili all'ufficio di procura solo dopo l'arresto e che fu formato un autonomo fascicolo, elementi che impedivano la semplice retrodatazione automatica.
Norme richiamate
art. 297 comma 3 cod. proc. pen.
La retrodatazione degli effetti di una successiva ordinanza cautelare ai fini dell'operatività dell'art. 297, comma 3, opera solo per i fatti "desumibili dagli atti" anteriori alla prima ordinanza; per "desumibilità" si intende non la mera conoscibilità storica, ma un compendio documentale o dichiarativo che abbia già specifica significanza processuale e sia idoneo a fondare un'ipotesi di gravità indiziaria suscettibile di giustificare una misura cautelare senza necessità di ulteriori indagini o rielaborazioni probatorie.
Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023 (massima richiamata)
Ripresa dal Collegio per precisare che la desumibilità non equivale a semplice conoscibilità, e che occorre valutare la portata dimostrativa del compendio indiziario già disponibile.
Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 (Di Biase)
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui la retrodatazione può essere esclusa quando l'informativa finale relativa ai fatti oggetto della seconda ordinanza sia stata depositata dopo l'applicazione della prima misura e prima di elementi utili a desumere l'antecedente gravità indiziaria.
art. 28 Reg. (riferimento procedurale finale)
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (normativa regolamentare di riferimento per esecuzione della sentenza).
Massime di principio
- La retrodatazione degli effetti di una misura cautelare tra procedimenti diversi richiede che gli elementi a fondamento della seconda ordinanza fossero "desumibili" dagli atti già in possesso dell'autorità al tempo della prima ordinanza: per desumibilità si intende un compendio probatorio dotato di specifica significanza processuale, non la mera conoscibilità di fatti preesistenti.
- La mera anteriore temporalità dei fatti rispetto alla prima misura non è sufficiente: è necessario che gli atti disponibili al tempo costituiscano un materiale idoneo a fondare una richiesta cautelare senza necessità di ulteriori investigazioni o di rielaborazione probatoria.
- La materialità della disponibilità degli atti all'ufficio inquirente (es. datazione delle trascrizioni, deposito di informativa, formazione di fascicoli autonomi) è centrale: se le trascrizioni o le risultanze decisive sono state acquisite dopo la prima misura, la retrodatazione non può essere automatica.
- La scelta di procedere per stralcio e formazione di un fascicolo autonomo per nuove notizie di reato è un elemento che giustifica l'esclusione della retrodatazione, salvo che non risulti che il compendio probatorio fosse già, in concreto, idoneo al tempo della prima ordinanza.
- In situazioni analoghe il giudice del riesame deve motivare espressamente quali atti, concreti e disponibili alla data della prima misura, consentivano la desumibilità degli elementi indiziari; la mera affermazione di conoscibilità storica è insufficiente.
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