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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16521/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha disposto l'unificazione esecutiva di due sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81, primo e secondo comma, c.p. in relazione all'art. 99, quarto comma, c.p. e vizio di motivazione sull'entità degli aumenti di pena applicati in esecuzione. In particolare, lamenta una duplicazione illegittima degli effetti della recidiva aggravata: la recidiva, già considerata nella determinazione della pena base per il reato più grave, non avrebbe dovuto essere nuovamente incidere sugli aumenti per i reati satelliti; inoltre sostiene che il riconoscimento della continuazione sostanziale avrebbe impresso benefici (applicazione della recidiva solo sulla pena base) che non sono stati pienamente rispettati dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione del giudice dell'esecuzione: ai sensi dell'art. 671 c.p.p., comma 2-bis, si applicano le disposizioni dell'art. 81, quarto comma, c.p., che prevedono per i reati in concorso formale o in continuazione commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, un aumento della pena per i reati satelliti non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Pertanto il giudice dell'esecuzione ha legittimamente operato un aumento per la truffa giudicata dal Tribunale di Lucca non inferiore a un terzo della pena del reato più grave e ha confermato l'aumento già inflitto per l'ulteriore reato (art. 482 c.p.). Gli aumenti complessivi non superano il limite massimo (triplo della pena base) previsto dall'art. 81, secondo comma, c.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 47127/2021 e altre pronunce) sul grado di motivazione necessario e sulla verifica di proporzione tra le pene. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p., comma 2-bis

    il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi del suddetto articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma del codice penale

    Stabilisce che, in sede esecutiva, per il riconoscimento della continuazione si applicano le regole dell'art. 81 c.p. (comprese le soglie minime di aumento se ricorre la recidiva aggravata).

  • art. 81 c.p. (commi rilevanti)

    se i reati a concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave

    Prevede un limite minimo di aumento della pena per i reati satelliti quando la recidiva aggravata ex art.99, comma 4, è stata applicata; il criterio è un aumento non inferiore a 1/3 della pena del reato più grave e pone anche il tetto massimo (triplo) nella determinazione complessiva.

  • art. 99 c.p., comma 4

    Disciplina la recidiva aggravata; la sua applicazione incide sulla quantificazione delle pene e, se applicata, attiva le conseguenze previste dall'art. 81, quarto comma, c.p., anche in sede esecutiva.

  • art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (truffa aggravata)

    Individua il reato più grave preso come pena-base nella vicenda (truffa aggravata), rispetto al quale sono stati calcolati gli aumenti per i reati satelliti.

  • art. 482 c.p.

    Norma relativa al reato contestato in una delle sentenze satellite; il relativo aumento di pena già inflitto è stato confermato dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Precisazione giurisprudenziale che il grado di motivazione richiesto per gli aumenti di pena è correlato alla loro entità e che non è sempre necessaria motivazione puntuale per ogni singolo aumento se risulta rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e il limite legale (triplo della pena base).

  • Sez. 5, sent. n. 32511 del 14/10/2020 (Radosavljevic)

    Conferma che non sussiste obbligo di motivazione specifica per ogni singolo aumento nel reato continuato se la motivazione complessiva è sufficiente e il limite di legge è rispettato.

Massime di principio

  • Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione tra sentenze irrevocabili, si applicano le norme di cui all'art. 81 c.p.; se è stata applicata la recidiva aggravata ex art.99, comma 4, agli imputati, per i reati satelliti va comunque riconosciuto un aumento della pena non inferiore a un terzo della pena del reato più grave.
  • Il fatto che la recidiva sia stata già considerata nel calcolo della pena base per il reato più grave non esclude l'operatività della soglia minima di aumento per i reati satelliti imposta dall'art. 81, quarto comma: non si tratta di una duplicazione illegittima ma di una disposizione che fissa un minimo per gli aumenti.
  • Il giudice dell'esecuzione può confermare aumenti già inflitti in sentenze precedenti e applicarne di ulteriori purché la quantificazione complessiva rispetti i limiti di legge (es. il triplo della pena base) e sia motivata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Non è sempre necessario motivare dettagliatamente ogni singolo aumento di pena quando la motivazione complessiva consente di verificare la proporzione fra le pene e il rispetto dei limiti legali; tuttavia la motivazione deve rendere comprensibile il ragionamento del giudice e la sua relazione con gli elementi di personalità e di gravità delle condotte.
  • La confusione tra l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione dell'aggravante per recidiva è procedimentalmente e sostanzialmente errata: l'eventuale riconoscimento di una circostanza equivalente alle recidiva deve risultare con chiaro accertamento e non può essere presunto per neutralizzare automaticamente gli effetti dell'aggravante.

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