Cassazione Penale, Sentenza n. 25440/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di liberazione anticipata proposta da un condannato in espiazione di una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il Magistrato di sorveglianza di Varese ha declinato la competenza ritenendo che, per effetto della disciplina delle pene sostitutive (artt. 63, 66 e 70, comma 6, d.lgs. n. 150/2022 e art. 76 l. n. 689/1981), la gestione della pena e la decisione sulla liberazione anticipata spettassero al giudice che aveva emesso la sentenza di condanna, cioè il GIP del Tribunale di Monza. Quest'ultimo, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 c.p.p., sostenendo che la competenza funzionale a decidere sulla liberazione anticipata del soggetto ammesso a lavoro di pubblica utilità appartiene invece al magistrato di sorveglianza, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione. La questione sottoposta alla Corte era quindi l'individuazione del giudice competente a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata in relazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo di competenza, rilevando che il rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell'istanza aveva determinato una stasi procedimentale superabile solo con la decisione di legittimità. Nel merito ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese. Ha ritenuto decisivo l'art. 69-bis ord. pen., disposizione che disciplina in via procedurale la liberazione anticipata, attribuendo espressamente al magistrato di sorveglianza il potere di concedere o negare il beneficio e prevedendo il reclamo al tribunale di sorveglianza. La Corte ha dato continuità a un orientamento già consolidato, affermando che le esigenze sistematiche o di accentramento nella fase esecutiva non possono prevalere sul dato testuale univoco. L'estratto della decisione deve essere comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero, e notificato alle parti private ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
disciplinano il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice che ha declinato la propria competenza.
prevede la comunicazione immediata dell'estratto della sentenza ai giudici in conflitto e al pubblico ministero, nonché la notificazione alle parti private.
richiamato dal giudice che aveva declinato la competenza come parte della disciplina delle pene sostitutive, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per individuare il giudice competente sulla liberazione anticipata.
richiamato dal giudice che aveva declinato la competenza nell'argomentare l'accentramento della gestione della pena in capo al giudice della cognizione.
art. 70, comma 6, d.lgs. n. 150/2022
richiamato dal giudice che aveva declinato la competenza in funzione dell'accentramento della gestione della pena sostitutiva presso il giudice che l'ha irrogata.
art. 76 legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come norma di chiusura del capo sulle pene sostitutive; la Corte non accoglie la lettura che limiti il rinvio al solo istituto sostanziale, poiché la disciplina procedurale della liberazione anticipata è espressamente regolata dall'art. 69-bis ord. pen.
il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza
è la base testuale decisiva che attribuisce la competenza funzionale al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, senza distinzioni tra diverse categorie di beneficiari.
art. 69-bis, comma 5, ord. pen.
avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio
conferma la competenza del magistrato di sorveglianza e la successiva fase impugnatoria dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, la competenza funzionale a decidere sull'istanza spetta al magistrato di sorveglianza quando la legge prevede espressamente che il beneficio sia concesso o negato con suo provvedimento.
- La disciplina procedurale speciale dell'istituto prevale su ricostruzioni sistematiche orientate all'accentramento della gestione esecutiva presso il giudice della cognizione, se il dato normativo è testuale e univoco.
- Il rinvio alle norme dell'ordinamento penitenziario operato per le pene sostitutive non consente di escludere la competenza del magistrato di sorveglianza quando una disposizione specifica disciplina in modo generale e completo il procedimento di liberazione anticipata.
- Quando due giudici si dichiarano entrambi incompetenti sull'istanza, si realizza una stasi procedimentale che legittima e rende necessario il conflitto negativo di competenza per individuare il giudice tenuto a provvedere.
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