Cassazione Penale, Sentenza n. 23001/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.). Due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla valutazione del compendio probatorio (si sarebbe dovuto escutere in dibattimento i tecnici Enel e chiarire chi aveva materialmente realizzato l'allaccio e chi fosse l'unico occupante dell'immobile); 2) difetto di motivazione nella dosimetria della pena e mancato prevalere delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, con posta in evidenza la vetustà delle precedenti condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse essenzialmente di merito (richiesta di diversa valutazione delle prove) e che la Corte territoriale avesse fornito motivazione logica sul fatto che il ricorrente fosse l'utilizzatore dell'immobile che beneficiava dell'allaccio abusivo, rendendo irrilevante chi avesse materialmente realizzato la derivazione. Ha inoltre considerato provata l'aggravante della violenza sulle cose per la modifica del cavo di rete. Sul secondo motivo ha ritenuto che la valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti rientri nella discrezionalità del giudice di merito e fosse sufficientemente motivata. Pecuniariamente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non era possibile esaminare eventuali osservazioni relative alla proposizione della querela alla luce del d.lgs. n.150/2022.
Norme richiamate
Gli articoli in contestazione qualificano il furto di energia elettrica (art. 624) e prevedono le aggravanti relative alla violenza sulle cose (art. 625 n.2) e altre aggravanti rilevanti (n.7). La Corte ha ritenuto che l'allaccio al cavo di rete comporti modifica/forzatura dell'isolamento e realizzi quindi la violenza sulle cose prevista dall'aggravante.
Decreto legislativo n. 150/2022
D.lgs. 150/2022 (convertito con modificazioni dalla L. n. 199/2022)
Richiamato in relazione alle novità procedurali sulla proponibilità della querela; la Corte segnala che, data l'inammissibilità del ricorso, non è stato possibile verificare l'eventuale adempimento di tali nuovi requisiti procedurali.
Legge di conversione
Ha convertito con modifiche il d.lgs. n.150/2022; citata quale riferimento per le novità procedurali sulla querela, la cui verifica è preclusa dall'inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili perché investono il merito e la discrezionalità del giudice di merito.
- Nel reato di furto di energia elettrica è sufficiente che l'imputato sia l'utilizzatore dell'immobile che beneficia dell'allaccio abusivo; non è indispensabile provare che egli abbia materialmente eseguito l'allaccio.
- La realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica comporta, in linea di principio, una modifica/forzatura dell'isolamento del cavo e può integrare l'aggravante della violenza sulle cose.
- Le richieste di integrazione probatoria in sede di legittimità devono essere specifiche; domande generiche o non circostanziate sono irrilevanti.
- La comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti è appannaggio del giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo se emerge un evidente motivo di arbitrio o illogicalità nella motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende); inoltre impedisce l'esame di questioni processuali collaterali (es. verifica della querela alla luce di nuove norme).
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