Cassazione Penale, Sentenza n. 16936/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva il difetto della condizione di procedibilità a seguito della riforma (c.d. riforma Cartabia) che ha modificato il regime di procedibilità per il delitto di furto, rendendolo punibile a querela della persona offesa salvo i casi tassativamente previsti per l'esercizio d'ufficio. Nel caso di specie non ricorrevano le condizioni che legittimano l'esercizio d'ufficio; l'unico atto presente era una denuncia presentata da Benni Loredana il 5/02/2021, che tuttavia non conteneva una manifestazione chiara della volontà punitiva della persona offesa e pertanto non poteva essere qualificata come querela. I motivi ulteriori (difetto di motivazione sulla prescrizione e contestazione delle aggravanti) sono stati ritenuti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. In particolare ha applicato la normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) che ha reso il furto procedibile a querela; ha verificato l'assenza di condizioni che autorizzino l'esercizio d'ufficio e ha qualificato la denuncia raccolta in atti come insufficiente a valere come querela in mancanza di espressione chiara della volontà punitiva della persona offesa. Data l'improcedibilità, la condanna confermata in appello è stata annullata senza rinvio (decisione del 27/03/2024).
Norme richiamate
d.lgs. 150/2022, art. 2 comma 1 lett. 1)
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)"
La Corte interpreta che, a seguito della riforma, il furto è in linea di principio procedibile solo a querela della persona offesa e solo nelle ipotesi tassative previste la procedibilità è d'ufficio; pertanto, in assenza di querela valida e di condizioni per l'azione d'ufficio, l'azione penale è improcedibile.
art. 624 cod. pen. (previgente e riformulato dalla riforma)
Il terzo comma previgente è stato sostituito dalla norma di cui al d.lgs. 150/2022; la Corte si basa sul nuovo regime sostanziale che subordina la punibilità del furto alla querela salvo eccezioni espressamente indicate.
Giurisprudenza Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016 (Rv. 266722)
Principio secondo il quale, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire deve emergere chiaramente dal contenuto dell'atto (anche se non è richiesta una formula sacramentale); un atto formato dalla polizia giudiziaria non può essere considerato querela se non esprime chiaramente la volontà punitiva della persona offesa.
Massime di principio
- Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) il reato di furto è, in linea di principio, procedibile solo a querela della persona offesa: senza una querela valida l'azione penale è improcedibile salvo i casi tassativi per l'esercizio d'ufficio.
- Una denuncia/atto della polizia giudiziaria non equivale automaticamente a querela: occorre che dall'atto emerga chiaramente la manifestazione della volontà della persona offesa a perseguire l'autore del reato.
- L'esistenza di condizioni che legittimano l'esercizio d'ufficio (es. incapace la persona offesa per età o infermità, o le circostanze previste dall'art. 625) deve essere valutata concretamente; in loro assenza la prosecuzione dell'azione pubblica è preclusa.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe tempestivamente eccepire il difetto di procedibilità per mancanza di querela; il pubblico ministero deve verificare la validità formale e sostanziale della querela prima di procedere.
- Se la querela non è presente o non è valida e non sussistono condizioni per l'azione d'ufficio, l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio e con estinzione dell'azione, comportando l'impossibilità di proseguire il procedimento penale.
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